Restituzione canone depurazione e regresso verso il gestore dell’impianto (Cass. civ. Sez. III n. 20014 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio idrico integrato, la pretesa degli utenti di restituzione della quota di tariffa riferita alla depurazione delle acque, divenuta indebita per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge n. 36/1994 e dell’art. 155, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, si colloca nell’alveo dell’inadempimento contrattuale e va azionata nei confronti della controparte del contratto di utenza, che si è posta come accipiens. Il gestore del servizio, convenuto per la restituzione, ha diritto di agire in via di regresso verso il proprietario dell’impianto e gestore del servizio di depurazione, la cui condotta integra un concorso nell’inadempimento allorché il depuratore sia temporaneamente inattivo. È inammissibile la censura di travisamento della prova che investa l’interpretazione del materiale probatorio, restando riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Dopo la pronuncia della Corte cost. n. 335/2008, un gruppo di utenti della fornitura idrica, allacciati a un depuratore risultato inefficiente, ha citato dinanzi al Giudice di Pace la società gestrice del servizio idrico e il Comune, chiedendo la restituzione delle somme pagate a titolo di canone di depurazione.

Il Giudice di Pace ha accolto la domanda verso il gestore, quale soggetto legittimato passivo in quanto percettore dei pagamenti, rigettando la manleva verso la Regione. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7124/2022, ha confermato la decisione, escludendo la prova della corresponsabilità regionale. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la ritenuta prova dei pagamenti e l’inversione dell’onere della prova. La Corte lo rigetta: il tribunale ha applicato il riparto dell’onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni — richiamando Sezioni Unite n. 13533/2001 — e ha indicato le ragioni per cui gli utenti avevano dimostrato il titolo della pretesa, depositando bollettini, fatture e la lettera di riscontro del gestore dante causa. Il gestore non aveva contestato specificamente il versamento, limitandosi a contestazioni generiche.

Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte ribadisce che essa, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nella specie la motivazione rispetta il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. e non è inficiata da affermazioni inconciliabili.

La Corte esclude il travisamento della prova, richiamando Sezioni Unite n. 5792/2024: se l’errore di percezione soccorre la revocazione, l’individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica resta affare del giudice di merito. Ammettere il ricorso per cassazione in tal caso trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Il secondo motivo, sull’onere di provare gli oneri di progettazione e completamento degli impianti ex art. 8 sexies d.l. n. 208/2008, è inammissibile: la statuizione del tribunale va intesa come onere di provare il relativo ammontare ai fini dello scomputo, non l’attività di realizzazione. La quota di depurazione è corrispettivo contrattuale e la legittimazione passiva del gestore trova fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza e nella sua qualità di accipiens.

Il terzo motivo è fondato. In presenza di temporanea inattività del servizio di depurazione, la condotta del proprietario dell’impianto e gestore del servizio integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile verso gli utenti al soggetto che ha concluso il contratto di utenza, sicché questi, convenuto per la restituzione, ha diritto di agire in regresso verso il predetto proprietario. La Corte accoglie nei termini indicati, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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