Il rinnovo tacito non salva la clausola di foro esclusivo non espressamente confermata (Cass. civ. Sez. 2 n. 12496 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di deroga della competenza per territorio, predisposta da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l’altro contraente abbia sottoscritto specificamente la dichiarazione di approvazione, senza che sia necessaria la sottoscrizione del predisponente. Il rinnovo tacito di un contratto scaduto, per fatti concludenti, non comporta l’automatica sopravvivenza della clausola che designa un foro esclusivo ed inderogabile. L’esclusività della competenza convenzionale richiede un’enunciazione espressa, inequivoca e tale da non lasciare dubbi sulla comune intenzione delle parti di derogare ai fori ordinari, e non può essere desunta da un’attuazione consensuale di fatto delle prestazioni. La clausola di proroga tacita del contratto, non specificamente approvata ai sensi dell’art. 1341 c.c., è inefficace, ma ciò non implica che le parti abbiano voluto escludere un rinnovo per comportamenti concludenti, la cui ammissibilità va verificata alla luce della volontà contrattuale.

Il Fatto

La società B.B. Line s.r.l. proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di BRICOFER Group s.p.a. per il pagamento di fatture relative a forniture di accessori per arredamento. L’opponente eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo, invocando la clausola di foro esclusivo di Roma contenuta nell’accordo commerciale stipulato tra le parti dal 2020.

Il Tribunale di Bergamo dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito e la competenza del Tribunale di Roma, ritenendo applicabile la clausola di deroga, in quanto l’accordo, non essendo stata validamente pattuita la clausola di rinnovo, si era comunque tacitamente rinnovato per la prosecuzione di fatto del rapporto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, investita del regolamento necessario di competenza, ha esaminato i motivi di ricorso distinti in due gruppi. Con i primi tre, la ricorrente lamentava il mancato perfezionamento dell’accordo per mancata sottoscrizione da parte della controparte. La Corte ha disatteso tali censure, richiamando il principio, costante nella propria giurisprudenza, secondo cui la clausola di deroga predisposta da uno dei contraenti è valida se l’altro contraente ne abbia specificamente approvato per iscritto, senza che occorra la sottoscrizione del predisponente.

Quanto ai restanti motivi, la Corte ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che, in ogni questione di competenza, è anche giudice del fatto e può procedere al riesame degli atti per individuare il giudice competente. Ha quindi constatato che la clausola sul rinnovo tacito, non essendo stata specificamente approvata, era inefficace ex art. 1341 c.c. e che le parti avevano comunque contemplato la possibilità di una proroga tacita in un’apposita scrittura integrativa.

La Corte ha, tuttavia, ritenuto fondata l’obiezione relativa all’impossibilità di un rinnovo tacito della clausola attributiva del foro esclusivo. Facendo applicazione del principio espresso da Cass. n. 37159/2021, ha affermato che la proroga implicita di un contratto non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale, il quale, per derogare ai fori legali, deve risultare da un’enunciazione espressa e inequivoca.

La Corte ha concluso che, anche a voler ritenere tacitamente rinnovato l’accordo commerciale, tale condotta non poteva implicare la volontà di escludere la competenza dei fori ordinari, essendo necessaria una clausola successiva ed esplicita che confermasse la deroga. Ha quindi accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Bergamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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