Restituzione canoni depurazione e difetto di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 15059 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità per vizio di motivazione investe la sola parte motiva della sentenza e opera entro il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost.: il difetto è configurabile solo se la motivazione sia meramente apparente, ovvero graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, o affetta da irriducibile contraddittorietà. Resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza e non è deducibile il vizio che emerga solo dal confronto con gli atti processuali, poiché in tal caso si chiede una rivalutazione del giudizio di fatto riservata al merito. Le domande di manleva e di cooperazione del terzo nell’inadempimento, prospettate per la prima volta in sede di legittimità, sono inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando l’onere probatorio sia attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni.

Il Fatto

Alcuni utenti del servizio idrico, con allaccio al depuratore di Cuma, chiedevano al Giudice di Pace la restituzione dei canoni di depurazione versati, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che aveva escluso la debenza della quota di tariffa in assenza di un impianto funzionante. Il giudice di pace accoglieva le domande e condannava la società affidataria A.B.C. Acqua Bene Comune Napoli al pagamento delle somme, rigettando le manleve verso il Comune e il gestore.

Il Tribunale di Napoli rigettava l’appello della società sul rilievo che il titolare del rapporto di utenza è l’unico tenuto alla restituzione di quanto incassato, senza esatta esecuzione della prestazione, e che era onere della convenuta provare gli oneri di progettazione e completamento dell’impianto ai sensi dell’art. 8 sexies d.l. n. 208/2008. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia la motivazione apparente in ordine alla prova dei presupposti della domanda di restituzione. Il Collegio rileva che la doglianza, pur ruotando intorno all’onere della prova e al principio di non contestazione, verte sostanzialmente su un vizio motivazionale. Ricorda quindi l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui il difetto è ipotizzabile solo se la motivazione sia meramente apparente o graficamente carente, non se sia semplicemente insufficiente.

Il Tribunale ha dato conto del fondamento della decisione: la ricostruzione della pretesa come inadempimento contrattuale, l’individuazione della società affidataria quale soggetto tenuto alla restituzione, la non contestazione specifica dei versamenti. La motivazione attinge dunque il minimo costituzionale. Il vizio, osserva la Corte, deve emergere immediatamente dal testo della sentenza, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali: la censura che si fonda su elementi desunti aliunde si risolve in una rilettura del giudizio di fatto ed è inammissibile.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.. La ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio di merito avesse dedotto la cooperazione del terzo nell’inadempimento, né ha riprodotto i motivi di appello. La sola prospettazione difensiva richiamata configurava la Regione come mero accipiens, con esclusione della propria legittimazione passiva, non come responsabile ex art. 2043 cod. civ. La questione è dunque nuova in sede di legittimità.

Il quarto motivo è infondato. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura se l’onus probandi è attribuito a parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione della fattispecie, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16598 del 2016. Il Tribunale ha correttamente qualificato gli oneri di progettazione e completamento come fatto impeditivo della pretesa restitutoria, il cui onere grava sulla convenuta. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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