Istanza di rimborso priva di quantificazione non forma silenzio-rifiuto (Cass. civ. Sez. V n. 15058 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La formazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1991, presuppone che l’istanza di rimborso contenga l’esatta quantificazione dell’importo richiesto, con gli estremi di versamento e l’ammontare delle ritenute. La domanda priva di tali indicazioni non è giuridicamente valida e non è idonea a formare il silenzio-rifiuto, perché non consente all’amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa. Il vizio non è sanabile con il deposito successivo della documentazione nel corso del giudizio, essendo tale deposito tardivo rispetto a un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute operate, nel periodo 2010-2013, sulla propria pensione integrativa, che nel suo assunto avrebbero dovuto essere applicate con l’aliquota agevolata del 15% prevista dall’art. 11, d.lgs. n. 252/2005.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso per mancanza della documentazione a sostegno della pretesa. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva invece riconosciuto il diritto della contribuente, valorizzando la documentazione prodotta in appello e la fondatezza delle sue ragioni. L’Agenzia ricorre in cassazione con tre motivi; gli eredi della contribuente, nel frattempo deceduta, sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1991, per non essersi realizzati i presupposti del silenzio-rifiuto. Il motivo è ritenuto fondato.
È pacifico che il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria sia impugnabile nella fattispecie prevista dalla norma richiamata, ossia il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tal caso, l’istanza deve contenere l’esatta quantificazione dell’importo di cui si chiede la restituzione.
La Corte afferma che le domande di rimborso prive degli estremi di versamento, dell’ammontare delle ritenute IRPEF e degli importi richiesti non possono considerarsi giuridicamente valide. Esse non sono idonee a formare un silenzio-rifiuto impugnabile, perché non consentono di valutare la fondatezza della richiesta. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 4565/2020 e, in senso conforme, Cass. n. 21400/2012.
Né il vizio è sanabile con il deposito successivo dei documenti diretti a colmare le lacune. Tale deposito è tardivo, perché intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato. Sotto questo profilo, la produzione della certificazione dell’INPS in corso di giudizio d’appello, valorizzata dalla CTR, risulta irrilevante.
La contribuente aveva allegato l’impossibilità di determinare gli importi per la mancata quantificazione da parte dell’ente previdenziale. La Corte replica che, ai fini della quantificazione — poi operata in sede giudiziale dalla stessa contribuente — la certificazione non era necessaria: era sufficiente indicare le somme, per consentire all’amministrazione di valutare la pretesa. In assenza di tale adempimento, l’istanza di rimborso doveva ritenersi inammissibile, come eccepito dall’amministrazione fin dal primo grado.
Il ricorso è accolto sul primo motivo, con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con condanna degli intimati alle spese del giudizio di legittimità e compensazione di quelle delle fasi di merito.
Nota della Redazione
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