Retribuzione feriale del macchinista e voci accessorie connesse allo status (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5198 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L’esclusione dal computo feriale di voci retributive erogate in modo continuativo integra una diminuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie. La verifica della potenzialità dissuasiva va condotta ex ante e in concreto, tenendo conto della pertinenza dei compensi rispetto alla qualifica rivestita. La relativa valutazione è riservata al giudice di merito. Il regime di stabilità modificato dalla legge n. 92 del 2012 comporta che, per i crediti non prescritti a quella data, la prescrizione decorra dalla cessazione del rapporto.

Il Fatto

Alcuni lavoratori dipendenti di una società di trasporto ferroviario, con la qualifica di macchinisti, hanno chiesto l’accertamento del diritto al computo nella retribuzione feriale dei compensi percepiti a titolo di incentivo per attività di condotta oraria, di attività di riserva e di assenza dalla residenza, previsti dalla contrattazione aziendale e collettiva.

Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, condannando la società al pagamento delle differenze. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla nozione di retribuzione feriale, sull’interpretazione della normativa contrattuale e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha rilevato che le questioni sollevate erano già state esaminate e disattese in controversie concernenti la medesima vicenda, richiamando il principio di fedeltà ai precedenti quale strumento di assicurazione dell’uniforme interpretazione della legge.

Il Collegio ha ricordato che la nozione di retribuzione feriale è influenzata dall’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha inteso garantire al lavoratore una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria. Qualsiasi incentivo volto a indurre alla rinuncia alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, posto che una diminuzione retributiva può dissuadere dall’esercizio del diritto.

La Corte ha affermato che la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. I giudici di merito hanno correttamente verificato, in via ex ante, la potenzialità dissuasiva dell’esclusione delle voci economiche, accertando la continuatività della loro erogazione e l’incidenza non residuale sul trattamento mensile.

Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la Corte ha escluso che ne sussistessero i presupposti, essendosi la questione già più volte pronunciata e restando la valutazione del caso concreto riservata al giudice nazionale.

Il quarto motivo è stato parimenti respinto. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, per i diritti non prescritti al momento dell’entrata in vigore, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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