Inammissibile l’appello tributario non depositato nei trenta giorni (Cass. civ. Sez. V n. 15896 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, in forza del rinvio dell’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, si applica anche al giudizio di appello. L’atto di appello non depositato nella segreteria della Commissione tributaria entro trenta giorni dalla sua proposizione è pertanto inammissibile. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è superata dalla rituale costituzione della parte resistente. Il giudice di legittimità che accerta il vizio cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Il Fatto

I contribuenti, comproprietari per un quarto ciascuno di un immobile in Roma, hanno impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il classamento e la rendita dell’immobile, in ragione della rivalutazione del patrimonio immobiliare della microzona.

Il ricorso è stato accolto in primo grado e rigettato in appello. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto. La causa è stata decisa all’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per il mancato deposito dell’atto di appello nel termine di trenta giorni dalla proposizione.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Nel giudizio di appello tributario operano, per il rinvio dell’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del procedimento di primo grado, ove compatibili. L’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone il deposito dell’atto entro trenta giorni dalla proposizione, a pena di inammissibilità, e prevede che il vizio sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

Secondo la Corte, l’art. 22 non presenta alcuna incompatibilità con la struttura del giudizio di appello. L’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 rinvia, per la proposizione dell’appello, all’art. 20, commi 1 e 2, e il comma 3 disciplina il deposito del ricorso in appello. Il Collegio richiama Cass., Sez. 5, n. 1446 del 18 gennaio 2022, che ha affermato l’applicabilità dell’art. 22 anche al giudizio di appello, con riflessi sull’appello incidentale.

Dalla sentenza impugnata emerge che il ricorso di appello non è stato depositato, circostanza non contestata dall’Agenzia. L’appello è dunque inammissibile. La Corte precisa, solo per completezza, che la costituzione degli appellati non vale a superare il vizio, poiché la legge ne impone il rilievo d’ufficio anche in caso di costituzione rituale della controparte.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento degli altri motivi. La controricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di appello, secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *