Ammissione al passivo coperta da giudicato endofallimentare preclude la contestazione dell’opponibilità (Cass. civ. Sez. I n. 15825 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento fallimentare l’ammissione di un credito, una volta reso esecutivo il decreto di esecutività dello stato passivo ai sensi dell’art. 97 l.fall., acquista un grado di stabilità assimilabile al giudicato endofallimentare, con efficacia preclusiva di ogni questione relativa all’esistenza e all’entità del credito, alle cause di prelazione e alla validità e opponibilità del titolo dal quale il credito deriva. Se la banca è stata ammessa al passivo per l’intero credito e il curatore non ha autonomamente impugnato quel provvedimento, il giudice dell’opposizione non può riesaminare la questione dell’opponibilità delle singole operazioni di anticipazione salvo buon fine sulla base di una rivalutazione dei fatti oggetto di quel provvedimento. Resta al giudice solo l’accertamento dell’esistenza di una clausola di compensazione, non operando, in tal caso, il principio di cristallizzazione dei crediti.

Il Fatto

Una banca aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, dichiarato nel 2014 dal Tribunale di Pistoia. L’istituto lamentava di essere stato ammesso per un credito complessivo di oltre 721.000 euro, anziché per il minore importo risultante dall’invocata compensazione tra il saldo debitore dei conti accesi presso i suoi sportelli e i pagamenti ricevuti dai debitori della fallita a seguito dell’incasso di crediti oggetto di anticipazioni salvo buon fine.

Il Fallimento si era difeso deducendo il difetto di data certa dei documenti contrattuali e la conseguente inopponibilità delle clausole in essi contenute, a partire dal patto di compensazione. Il tribunale, con decreto del 24/5/2018, aveva rigettato l’opposizione. La banca ha proposto ricorso per cassazione per sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, che denunciano la violazione degli artt. 52, 96, 98 e 99 l.fall., degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. La ricorrente sosteneva che l’ammissione al passivo dei propri crediti derivanti dalle anticipazioni implicasse, con efficacia di giudicato endofallimentare, il definitivo riconoscimento dell’opponibilità delle operazioni.

Il Collegio richiama Cass. n. 6524 del 2017 e Cass. n. 3830 del 2001: l’ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo reso esecutivo, acquisisce all’interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione riguardante l’esistenza, l’entità del credito, le cause di prelazione e la validità e opponibilità del titolo da cui il credito deriva.

Poiché la banca era stata ammessa al passivo per l’intero credito e il curatore non aveva autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell’opposizione non poteva riesaminare l’opponibilità delle singole operazioni di anticipazione in base a una rivalutazione dei fatti che erano stati o avrebbero dovuto essere oggetto di quel provvedimento.

La Corte precisa che, non essendo più contestabile che le operazioni di anticipazione siano state compiute in epoca anteriore al fallimento, al giudice resta solo da accertare se la convenzione contenga una clausola attributiva del diritto della banca di compensare il proprio debito con il credito verso il cliente, a nulla rilevando che il credito sia anteriore all’ammissione e il correlativo debito posteriore: in tal caso non opera il principio di cristallizzazione dei crediti (Cass. n. 3336 del 2016; Cass. n. 7194 del 1997; Cass. n. 2539 del 1998; Cass. n. 17999 del 2011; Cass. n. 8752 del 2011).

Il tribunale, che aveva espressamente accertato l’opponibilità alla massa dei singoli contratti bancari contenenti la clausola di compensazione, ha dunque inutilmente affrontato la questione dell’opponibilità delle cessioni sottostanti, dedotta dalla banca in via cumulativa o alternativa. La cassazione del decreto impugnato comporta il rinvio al Tribunale di Pistoia in diversa composizione per l’esame delle questioni rimaste assorbite, restando assorbiti gli ulteriori cinque motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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