Inail e rettifica della classificazione tariffaria: la retroattività è questione di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11587 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione tariffaria delle lavorazioni ai fini assicurativi, la rettifica opera di regola con effetto ex nunc, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Fa eccezione, con efficacia retroattiva dalla data in cui l’esatta classificazione doveva essere applicata, il caso di erronea classificazione non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore del dovuto. L’accertamento sulla sussistenza di tale eccezione costituisce giudizio di fatto, insindacabile in cassazione nei limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.; il motivo che, pur rubricato come violazione di legge, si limiti a contestare quella valutazione è inammissibile.
Il Fatto
Una società aveva chiesto di accertare l’errata classificazione della propria attività operata dall’Inail, con applicazione di premi eccessivi. Per il pagamento di quei premi erano state emesse cartelle esattoriali, notificate dal concessionario della riscossione, poi succeduto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Corte d’appello di Trieste aveva confermato la decisione di primo grado. Secondo il giudice di appello la classificazione era errata fin dall’origine e l’errore non era addebitabile alla società, bensì all’Inail, che già sulla base della denuncia di esercizio presentata nel 1982 non avrebbe potuto collocare la lavorazione in un grande gruppo anziché in quello corretto. La rettifica doveva quindi avere decorrenza retroattiva, dalla data di inizio dell’attività. L’Inail ha proposto ricorso per cassazione; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui l’istituto deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.m. 12.12.2000, in relazione agli artt. 12 e 13 d.P.R. n. 1124/1965, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto colpevolmente erronea la classificazione già operata sulla base della denuncia di esercizio.
La Suprema Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 17, comma 2, d.m. 12.12.2000 prevede che la rettifica della classificazione operi di regola con effetto ex nunc, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata l’istanza. Lo stesso comma apporta eccezioni rispetto alle quali la rettifica ha effetto retroattivo, decorrendo dalla data in cui l’esatta classificazione e la relativa tassazione dovevano essere applicate.
Tra tali eccezioni rileva quella della lett. b): l’ipotesi di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro, che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. La Corte d’appello ha ritenuto integrata proprio questa fattispecie, considerando l’errore dell’istituto grossolano, perché la denuncia di esercizio non richiamava la voce di tariffa applicata e perché, sin dal 1998, l’Inail aveva avuto conoscenza diretta, nel corso di un sopralluogo, della specifica attività svolta.
Di fronte a questa ricostruzione, il Collegio qualifica l’accertamento compiuto dal giudice di merito come accertamento in fatto, volto a stabilire se, in concreto, la classificazione potesse dirsi corretta o colpevolmente erronea. La Corte territoriale non ha negato l’esistenza della norma, né le ha attribuito un contenuto diverso da quello che essa ha, né ha giudicato in base a una norma non pertinente: la fattispecie doveva essere regolata proprio dall’art. 17 d.m. 12.12.2000, richiamato il precedente Cass. n. 640/2019.
Il motivo, pur rubricato come violazione di legge, tende in realtà a confutare quella valutazione di fatto e, come tale, è inammissibile. Il sindacato sulle valutazioni di fatto è ammesso nei soli limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., e il ricorso non allega alcun fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che sia stato omesso dalla sentenza impugnata. Alla soccombenza segue la condanna alle spese verso la società; nulla sulle spese verso l’agenzia rimasta intimata.
Nota della Redazione
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