Sanzioni antiriciclaggio, retroattiva la legge successiva più favorevole (Cass. civ. Sez. II n. 11594 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, l’art. 69 del d.lgs. n. 231/2007, introdotto dal d.lgs. n. 90/2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale di irretroattività delle sanzioni amministrative. Il giudice deve applicare d’ufficio le norme sopravvenute più favorevoli intervenute nella pendenza del giudizio di merito o di legittimità, prevalendo la natura pubblicistica del favor rei sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema di impugnazione. L’individuazione del regime concretamente più favorevole non può fondarsi sul solo confronto tra minimi e massimi edittali, ma richiede un apprezzamento di fatto delle circostanze del caso, da compiersi in sede di merito anche alla stregua dei criteri dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ingiungeva, nei confronti di un legale rappresentante e della società amministrata, in solido, il pagamento di una sanzione amministrativa di importo superiore a un milione di euro, per aver trasferito denaro contante senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione della disciplina antiriciclaggio.
Il Tribunale di Catania accoglieva parzialmente l’opposizione e riduceva la sanzione al minimo edittale dell’1%. La Corte di appello di Catania, in riforma, rigettava l’opposizione e confermava l’ordinanza-ingiunzione nella misura del 5%. I destinatari proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo e il terzo motivo, che attengono a dedotte violazioni processuali. Il secondo è inammissibile: nel denunciare la violazione dell’art. 342 c.p.c., i ricorrenti avrebbero dovuto riportare specificamente i motivi dell’atto di appello del Ministero, senza limitarsi a richiamarne alcune contestazioni estrapolate.
Il terzo motivo è infondato. La sentenza impugnata non è affetta da nullità per contrasto irriducibile di affermazioni: la Corte di appello si è confrontata con le valutazioni del primo giudice, confutandole sulla commisurazione della sanzione e valorizzando l’entità economica della violazione, la sistematicità degli illeciti trasferimenti e l’assenza di collaborazione. La motivazione risponde quindi al cosiddetto minimo costituzionale, in linea con l’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Passando al primo motivo, il Collegio lo ritiene fondato. Prima della pubblicazione della sentenza di appello era entrato in vigore il d.lgs. n. 90/2017, che ha modificato il d.lgs. n. 231/2007, il quale a sua volta aveva sostituito la disciplina del d.l. n. 143/1991, convertito nella legge n. 197/1991. L’art. 69 del d.lgs. n. 231/2007, introdotto dal citato d.lgs. n. 90/2017, stabilisce che per le violazioni commesse anteriormente si applica la legge vigente all’epoca se più favorevole.
Tale disposizione introduce, nella specifica materia, la retroattività della legge successiva più favorevole, derogando al principio generale che tale retroattività non opera per le sanzioni amministrative. Si impone quindi un giudizio comparativo tra il trattamento sanzionatorio vigente al momento della commissione e quello introdotto dal d.lgs. n. 90/2017.
La comparazione non può limitarsi ai minimi e ai massimi edittali, ma deve fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso e ai criteri dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007. Occorre pertanto un apprezzamento di fatto, compiuto in sede di merito, sulla sopravvenienza di un regime che potrebbe risultare più favorevole ai sanzionati. La Corte richiama i propri precedenti in tema di applicazione d’ufficio del favor rei.
Da qui la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per la rivalutazione della sanzione e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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