Seconda proroga del trattenimento in CPR richiede elementi concreti di identificabilità (Cass. civ. Sez. I n. 11595 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la modifica dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 operata dalla legge n. 161 del 2014 ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, a garanzia dell’art. 13 Cost. Il giudice della convalida deve accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio. Non è sufficiente, a tal fine, la sola mancata cooperazione dello straniero, né la dimostrazione che l’amministrazione non sia rimasta inerte.
Il Fatto
Il Questore di Torino chiedeva al Giudice di Pace, nell’ambito di un procedimento di convalida, la seconda proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino – “Brunelleschi”, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Giudice di Pace accoglieva la richiesta con decreto depositato il 18 ottobre 2021, motivando sulla fondatezza delle ragioni dell’amministrazione, sulla mancata collaborazione del trattenuto e sulla mancanza di comprovata inerzia dell’amministrazione. Lo straniero proponeva ricorso per cassazione con un unico mezzo, denunciando la violazione dell’art. 14, comma 5, del citato d.lgs. e dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, per assenza degli elementi concreti richiesti dalla legge. Il Ministero dell’Interno e la Questura depositavano mero atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Il collegio ricostruisce la fattispecie normativa ricordando che la riforma del 2014 ha irrigidito i presupposti della seconda proroga e di quelle successive, in funzione di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost. Ne deriva che, in sede di convalida, non basta verificare che l’amministrazione abbia svolto qualche attività, ma occorre accertare la sussistenza di elementi concreti idonei a fondare la probabilità dell’identificazione o la necessità di organizzare il rimpatrio.
Il principio è già consolidato nella giurisprudenza di legittimità richiamata: Cass. n. 25875/2021, confermata da Cass. n. 1648/2022 e Cass. n. 23023/2023. La Corte ribadisce, inoltre, che la convalida del trattenimento successivo a un precedente trattenimento non può essere motivata con il solo riferimento alla mancata cooperazione dello straniero ai fini del rimpatrio (Cass. n. 8578/2023).
Sul piano costituzionale, il collegio richiama Corte cost. n. 105/2001, che qualifica il trattenimento come restrizione della libertà personale ex art. 13 Cost., e Corte cost. n. 212/2023, che ha ricondotto la misura alla sfera dell’habeas corpus, imponendo alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti per evitare proroghe indefinite determinate anche da prassi applicative distorte.
Il quadro è completato dal riferimento all’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve durare il meno possibile e solo per il tempo necessario all’espletamento diligente del rimpatrio, nonché all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, che richiama il “tempo strettamente necessario”. Nella specie, il decreto impugnato non si fondava su elementi concreti relativi alla difficoltà di identificazione o di organizzazione del rimpatrio, bensì sulla mancata collaborazione dello straniero e su una generica assenza di inerzia dell’amministrazione: motivazione ritenuta irrilevante. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione senza rinvio per essere decorso il termine di durata della proroga. Quanto alle spese, la Corte esclude la regolazione in favore della parte ricorrente, ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato, precisando che il compenso va liquidato con istanza al giudice del merito ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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