Rettifica in diminuzione della pretesa tributaria nel corso del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 29322 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È liberamente consentito all’ente impositore, nel corso del giudizio e anche mediante richiesta subordinata, rettificare la pretesa impositiva in senso riduttivo dell’onere richiesto al contribuente, senza necessità di emanare un nuovo provvedimento impositivo. Tale facoltà si ricollega al potere di autotutela conservativa e all’art. 4, comma 2, d.m. 11 febbraio 1997 n. 37, che impone la sola comunicazione dell’annullamento parziale al contribuente e all’organo giurisdizionale davanti al quale pende il contenzioso. Il nuovo provvedimento è necessario soltanto quando la rettifica comporti un aumento dell’onere richiesto. La modifica in diminuzione non richiede, pertanto, motivazione particolare né ulteriori formalità, risolvendosi in una semplice riduzione della domanda.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro per atti giudiziari. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello avverso tale sentenza.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. Nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio aveva ridotto la pretesa impositiva, correggendo un errore nella somma indicata nell’atto. La contribuente contestava la legittimità di tale modifica della motivazione dell’atto impugnato, intervenuta nel corso del processo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è infondato. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 19367/2021; conf. Cass. n. 22171/2024), secondo cui è liberamente consentita all’ente impositore la rettifica della pretesa che comporti una riduzione dell’onere richiesto al contribuente, senza necessità di un nuovo provvedimento impositivo.

Il nuovo provvedimento è invece necessario allorché la rettifica comporti un aumento del predetto onere. La facoltà di riduzione si riconduce all’art. 4, comma 2, d.m. 11 febbraio 1997 n. 37, che prevede la comunicazione dell’annullamento al contribuente e all’organo giurisdizionale davanti al quale pende il contenzioso. La disposizione, riferibile anche all’annullamento o revoca parziale, è espressione del potere di autotutela conservativa.

Se l’Amministrazione si avvede che una contestazione del contribuente è fondata, non deve rinnovare l’intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere-dovere di ridurre la domanda, rinunciando a una parte di essa (Cass. nn. 19732/2020, 15413/2017, 11265/2003).

Nel caso concreto, l’Ufficio aveva riscontrato un errore nella somma relativa all’atto giudiziario da cui scaturiva la pretesa, indicando erroneamente un importo superiore a quello effettivo. L’errore fu emendato con le controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado, con conseguente diminuzione della pretesa.

Trattandosi di riduzione senza effetto innovativo-sostitutivo né esercizio di una nuova pretesa fiscale, la modifica non richiedeva motivazione particolare né ulteriori formalità. I giudici di merito hanno quindi correttamente ritenuto legittima la modifica in diminuzione operata dall’ente impositore nel corso del giudizio.

Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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