Compensazione art. 1853 c.c. tra conto corrente e mutuo: rileva solo l’esigibilità (Cass. civ. Sez. I n. 30766 del 22.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell’art. 1853 cod. civ., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura, purché i contrapposti crediti siano esigibili. Ai fini dell’operatività della compensazione, la chiusura del conto costituisce circostanza irrilevante, assumendo rilievo la sola esigibilità dei crediti contrapposti. È pertanto erronea la decisione che subordini gli effetti della compensazione legale alla chiusura del conto corrente, escludendo l’applicazione dell’art. 56 legge fallimentare per difetto di tale presupposto.
Il Fatto
Una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio la banca presso cui intratteneva un conto corrente, chiedendo la revoca e la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt. 44 e 67 legge fallimentare, degli atti di disposizione annotati sul conto e la condanna della banca alla restituzione della somma di euro 182.426,80. La parte attrice sosteneva che gli addebiti per interessi e competenze e quello per prelevamento sofferenza fossero revocabili in quanto anomali o consapevolmente lesivi della par condicio creditorum.
Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo la revocatoria inammissibile per decorso del termine decadenziale e infondata l’azione ex art. 44 legge fallimentare. La Corte di Appello di Roma, in riforma, riteneva tempestiva l’azione, escludeva l’operatività dell’art. 56 legge fallimentare per mancata chiusura del conto e accertava la conoscenza della banca dello stato di insolvenza, accogliendo la revocatoria ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, con i quali la ricorrente deduce la violazione delle norme sulla compensazione legale e in tema di conto corrente, nonché il vizio di motivazione per avere il giudice di merito omesso ogni giustificazione in ordine alla ritenuta necessità della chiusura del conto.
Il Collegio richiama anzitutto un proprio precedente in termini, Cass. Sez. I, ordinanza n. 34424 dell’11.12.2023, secondo cui il disposto dell’art. 1853 cod. civ. trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura, purché i contrapposti crediti siano esigibili. Il principio è confermato da Cass. Sez. I, sentenza n. 512 del 14.01.2016, che ha chiarito come la compensazione prevista dall’art. 1853 cod. civ. presupponga non già che si tratti di conti chiusi, ma soltanto che siano esigibili i contrapposti crediti.
Su questa base la Corte precisa che, ai fini decisori, la chiusura del conto rappresenta circostanza irrilevante, assumendo rilievo la sola esigibilità dei crediti reciproci. L’argomentazione del giudice di appello, che aveva subordinato l’operatività della compensazione e dell’art. 56 legge fallimentare alla mancata chiusura del rapporto, risulta perciò contraria al principio di diritto richiamato, restando assorbito ogni ulteriore profilo di censura sulla motivazione.
I due motivi sono pertanto fondati. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.