Reverse charge oro: basta purezza e non destinazione al consumo (Cass. civ. Sez. V n. 31535 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il regime dell’inversione contabile previsto dall’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che pone in capo al cessionario l’obbligo di assolvere l’imposta, non richiede che il cessionario esegua direttamente l’attività di trasformazione del materiale aurifero o del semilavorato. Requisiti fondamentali e sufficienti sono la purezza dell’oro e la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, destinato a essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo produttivo. Resta escluso il diverso regime del margine, riferito ai beni di occasione suscettibili di reimpiego. La non immediata destinazione al consumo deve essere provata dal contribuente che invochi il regime di favore.

Il Fatto

Una contribuente, esercente l’attività di commercio di preziosi usati, riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava maggiori ricavi, per diverse fatture emesse nei confronti di una società, relative a cessioni di oggetti di oreficeria usati. Secondo l’Ufficio le operazioni erano state assoggettate indebitamente al reverse charge dei rottami auriferi, senza alcuna trasformazione industriale del prodotto, dovendo invece trovare applicazione il diverso regime del margine.

La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello veniva respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado, la quale riteneva non provata la sussistenza dei presupposti del regime di inversione contabile. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 e l’art. 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di designare l’acquirente come debitore dell’imposta nelle cessioni di materiale d’oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Tale meccanismo costituisce un’eccezione al principio generale dell’art. 193 della medesima direttiva e va dunque interpretato in senso stretto, senza però esserne privato di effetto.

Il passaggio decisivo è rappresentato dall’individuazione dei requisiti applicativi. La Corte ribadisce che la questione fondamentale non sta nel fatto che il bene ceduto sia un semilavorato, ma nel tenore dell’oro: è il livello di purezza del metallo contenuto nel bene a determinare se la cessione rientri nell’ambito applicativo del regime di inversione contabile. Non rileva, pertanto, che la trasformazione sia eseguita direttamente dal cessionario.

Su questa linea la Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui è necessario e sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e rispondenti ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma (Sez. 5 n. 11109 del 2022; nello stesso senso Sez. 5 n. 26760 del 2022, Sez. 5 n. 22594 del 2024 e Sez. 5 n. 665 del 2024). La ratio della deroga è la prevenzione delle frodi fiscali, rischio tanto maggiore quanto più elevato è il tenore d’oro, data l’elevata concentrazione di valore rispetto alle dimensioni del bene.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva confermato l’atto impositivo sul rilievo del mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere probatorio circa i presupposti contestati del regime di favore, non risultando dimostrata la destinazione degli oggetti a un processo di fusione e recupero dei metalli preziosi, trattandosi di rivendita di monili usati nello stesso stato in cui erano stati acquistati. Per la Corte tale accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la violazione del principio di neutralità dell’IVA. L’indebita applicazione del reverse charge in luogo del regime del margine aveva inciso sulla detrazione, essendo stata denunciata l’imposta per l’intero anziché quella ridotta, con conseguente configurazione di un danno erariale (Sez. 5 n. 24561 del 2022). Il ricorso, manifestamente infondato, è rigettato con condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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