Rimborso Irap e decadenza: rileva il saldo, non l’acconto (Cass. civ. Sez. V n. 25874 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’Irap versata in eccesso decorre dal versamento del saldo, e non da quello dell’acconto, allorché il pagamento anticipato, nella misura effettuata, sia stato determinato dall’adeguamento del contribuente all’interpretazione resa dall’amministrazione finanziaria. Trova applicazione, in tal caso, il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000. Il versamento del saldo rappresenta il termine finale di adempimento dell’obbligazione tributaria. Quanto agli interessi per il ritardato rimborso, la loro misura e decorrenza sono disciplinate dall’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, non dall’art. 38 del medesimo decreto.
Il Fatto
Una società operante nel credito al consumo, poi incorporata in un primario istituto bancario, aveva determinato il proprio debito Irap per il periodo d’imposta 2007 senza scomputare le quote costanti delle svalutazioni sui crediti, i c.d. “noni pregressi”, uniformandosi al comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2006. Successivamente, ritenendo illegittimo quel contenuto, la contribuente presentò istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per la maggiore imposta versata.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la C.T.P. di Bologna accolse parzialmente il ricorso, in relazione al solo versamento del 16/6/2008. La C.T.R. dell’Emilia-Romagna riformò la decisione riconoscendo il diritto al rimborso di tutti i versamenti Irap dell’anno 2007. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dalla contribuente con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva l’istanza, sostenendo che il termine di decadenza decorresse già dal versamento dell’acconto, non essendo dovuto, o non dovuto in quella misura, fin dal momento del pagamento. La Corte ha respinto la censura.
Il Collegio ha affermato che il termine di decadenza decorre dal versamento dell’acconto solo quando, già al tempo del versamento, non vi sia alcun ragionevole motivo per ritenere dovuto tout court quell’acconto o in quella determinata misura. Nel caso concreto, il versamento anticipato era stato determinato dalla volontà di adeguarsi all’interpretazione dell’Agenzia contenuta nel comunicato stampa del 19 giugno 2006. Ne deriva che il termine per chiedere il rimborso dell’eccedenza non poteva che decorrere dal versamento del saldo, quale termine finale dell’obbligazione tributaria, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede (cfr. Cass., sez. 5, n. 11783/2023, tra le stesse parti).
Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava la violazione delle regole di riparto dell’onere della prova e del principio di non contestazione, avendo la sentenza ritenuto provato il quantum sulla base del conteggio prodotto dalla contribuente e non contestato. La Corte ha giudicato il motivo pretestuoso: la contribuente, società assoggettata all’obbligo di certificazione dei bilanci, aveva presentato dichiarazione e versato le imposte in corrispondenza del dichiarato; spettava quindi all’Agenzia indicare le ragioni dell’infondatezza della richiesta o della non debenza delle somme chieste in restituzione.
Con il terzo motivo l’amministrazione censurava la decorrenza degli interessi dalla data del secondo acconto anziché dal saldo. La Corte ha rilevato che gli interessi per il ritardato rimborso di imposte pagate sono disciplinati, quanto a misura e decorrenza, dall’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, e non dall’art. 38 invocato. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese e declaratoria di insussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.