Reverse charge oro usato: decisivi purezza e non destinazione al consumo (Cass. civ. Sez. V n. 21959 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’applicazione del regime di inversione contabile di cui all’art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dalla legge n. 7/2000, non dipende dalla natura professionale o commerciale dell’attività esercitata dal cedente. Decisivi sono il livello di purezza dell’oro contenuto nel bene ceduto e la non immediata destinazione al consumo del prodotto, che deve essere destinato a trasformazione o a un nuovo ciclo economico. Il giudice di merito che si limiti ad accertare la natura commerciale dell’attività, senza verificare i presupposti oggettivi del regime, omette un accertamento essenziale e la sua decisione è cassata con rinvio.

Il Fatto

La controversia origina da due avvisi di accertamento notificati al contribuente, per gli anni di imposta 2002 e 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato l’omessa dichiarazione IVA su cessioni di rottami aurei. All’esito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, l’Agenzia ha rilevato un contrasto tra l’attività dichiarata di commercio all’ingrosso di rottami aurei e quella risultante dalla visura camerale, riferita al commercio all’ingrosso di oreficeria usata, determinando imposta e sanzioni.

Il contribuente ha impugnato gli atti, sostenendo di esercitare l’attività di cessione di rottami aurei, con conseguente applicazione del reverse charge. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha invece riformato la decisione, valorizzando il verbale di constatazione e la documentazione contrattuale che limitava l’attività a un solo comune. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta, in via preliminare, il motivo con cui si denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello. Il motivo è inammissibile: il vizio di omessa pronuncia è configurabile, secondo l’orientamento costante, solo per questioni di merito, non per eccezioni pregiudiziali di rito come quella sulla tempestività dell’impugnazione.

Nel merito, il motivo centrale riguarda la ricostruzione della fattispecie applicativa del meccanismo di inversione contabile. Il giudice di seconde cure aveva incentrato la decisione sulla natura professionale o commerciale dell’attività del contribuente, tralasciando di accertare i presupposti oggettivi del regime disciplinato dall’art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 e dall’art. 1, legge n. 7 del 2000.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, richiamando l’art. 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati di designare l’acquirente come debitore dell’imposta per le cessioni di materiale d’oro o di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, e l’art. 199, paragrafo 1, relativo alle cessioni di materiali di recupero. Il meccanismo deroga al principio generale dell’art. 193, sicché va interpretato in senso stretto, ma senza esserne privato di effetto.

Muovendo dalla giurisprudenza europea e da Cass., Sez. V, n. 11109 del 2022, la Corte afferma che la questione decisiva non è la qualificazione del bene come semilavorato, ma il tenore di purezza dell’oro: è il livello di purezza a determinare l’inclusione nell’ambito applicativo dell’art. 198, paragrafo 2. Accanto a ciò rileva la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, da trasformare in un nuovo oggetto, così distinguendosi dal diverso regime del margine applicabile a prodotti suscettibili di reimpiego.

Nel caso concreto, il giudice di merito non ha verificato tali presupposti, essendosi limitato a richiamare la natura commerciale dell’attività e il riferimento a “prodotti di oreficeria” negli elenchi riepilogativi. Ne deriva l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del terzo, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché si attenga ai principi enunciati e regoli le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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