Reversibilità pensione di guerra spetta iure proprio non trasmissibile agli eredi (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 15 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di guerra di reversibilità ha natura personale e spetta iure proprio a ciascun superstite, coniuge o figlio, in ragione del proprio rapporto con il titolare della pensione diretta e delle condizioni soggettive previste dalla legge. Esso non è trasmissibile iure successionis agli eredi. Ne consegue che, ove l’unico soggetto legittimato non abbia proposto istanza ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 915/1978, il diritto non può essere esercitato dagli eredi dopo il suo decesso, essendo la domanda dell’avente titolo elemento imprescindibile per il riconoscimento del trattamento. L’accertamento tardivo, in favore del dante causa, di un trattamento diretto di categoria più favorevole non sana l’omessa istanza del superstite, poiché i tempi di definizione del giudizio costituiscono elemento fattuale non idoneo a superare la previsione normativa cogente.

Il Fatto

I ricorrenti, figli ed eredi di due coniugi entrambi deceduti, hanno impugnato la determinazione con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato competente ha respinto la loro domanda volta a ottenere la pensione di reversibilità del trattamento di guerra diretto di 4^ categoria della Tabella A riconosciuto al padre con sentenza della Sezione n. 293 del 2019, passata in giudicato.

Il militare aveva ottenuto nel 1978 la pensione vitalizia di guerra di 6^ categoria; dopo il suo decesso la vedova aveva presentato istanza di reversibilità, accolta nel 1980 con attribuzione del trattamento di Tabella N. La sentenza del 2019 aveva poi riconosciuto al padre, ed eventualmente agli eredi, la pensione di guerra di 4^ categoria della Tabella A. Su questa base i figli hanno chiesto la reversibilità del trattamento più favorevole per il periodo tra il decesso del padre e quello della madre, con inclusione dell’Indennità integrativa speciale, arretrati, interessi e rivalutazione. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e, nel merito, la correttezza del proprio operato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha disatteso l’eccezione di inammissibilità. La determinazione impugnata, a prescindere dalla veste formale di mera nota, nega con specifiche argomentazioni il diritto richiesto, determinando una potenziale lesione della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti. Il diritto pensionistico è imprescrittibile e il principio di economia processuale impone di evitare la reiterazione di una nuova istanza destinata a esito negativo certo, secondo la teoria dell’atto implicito. La determinazione esaurisce quindi la fase amministrativa e consente l’accesso alla giurisdizione contabile. Respinta anche l’eccezione di inammissibilità della memoria illustrativa, poiché il perimetro della controversia era già desumibile dal ricorso introduttivo.

Nel merito, il ricorso è infondato. L’Amministrazione ha dato corretta esecuzione al giudicato del 2019, liquidando le spettanze maturate sull’assegno diretto in favore degli eredi. Diversa è la domanda di reversibilità del trattamento di 4^ categoria in favore della madre per il periodo dal 1980 al 2000: essa non può essere accolta anzitutto perché manca agli atti l’istanza della madre, elemento imprescindibile ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 915/1978.

La Corte ha poi affermato il carattere spiccatamente personale del diritto alla pensione di guerra di reversibilità. Pur avendo contenuto patrimoniale, esso deve essere esercitato esclusivamente dal diretto intestatario e non può essere trasferito iure successionis agli eredi. Il diritto dei superstiti alla reversibilità è una forma di tutela previdenziale in cui l’evento protetto è la morte, fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea uno stato di bisogno per i familiari: spetta a ciascuno di essi, coniuge e figli, iure proprio e non iure successionis, in ragione dei rispettivi rapporti con il defunto e delle condizioni personali richieste.

A sostegno la Sezione richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cassazione nn. 2154 del 2008, 3300 del 2012, 27019 del 2018 e 19749 del 2019), volto anche a evitare una sequenza indeterminata di trasferimenti del diritto. Preclusa, inoltre, l’inclusione dell’Indennità integrativa speciale, poiché la vedova era titolare di pensione ordinaria di reversibilità e l’attribuzione era impedita dall’art. 78, comma 10, del d.P.R. n. 915/1978. Con il decesso della madre il diritto alla reversibilità del trattamento più favorevole si è quindi estinto in modo irreversibile. Il ricorso è respinto, con spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda e delle oggettive difficoltà interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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