Sei scatti stipendiali nella buonuscita della Polizia di Stato (TAR Emilia-Romagna n. 1239 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 rientra tra le voci computabili per la liquidazione dell’indennità di fine servizio del personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile. Il beneficio spetta a chi sia cessato dal servizio, anche su domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo, a prescindere dal momento in cui è stato richiesto, non essendo decadenziale il termine fissato dalla norma speciale. La modifica dell’ambito applicativo operata dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non incide sul calcolo del trattamento di fine servizio, perché riguarda la sola maggiorazione pensionistica richiamata dall’art. 21 della legge n. 232 del 1990. Il termine di prescrizione del credito decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente pubblico appartenente alla Polizia di Stato, collocato in quiescenza su domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio, ha chiesto all’INPS, il 3 febbraio 2025, la rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e dall’art. 21 della legge n. 232 del 1990.
L’INPS ha respinto la richiesta con due distinte comunicazioni. La Direzione provinciale di Ravenna ha sostenuto di non poter procedere senza il prospetto di riliquidazione dell’amministrazione di provenienza, alla quale sola spetterebbe determinare lo stato giuridico ed economico dei dipendenti. La Direzione provinciale di Bologna ha analogamente eccepito che gli oneri ricadono sul bilancio dello Stato e che le indicazioni dell’Istituto devono essere avallate dai Ministeri vigilanti. Il ricorrente ha impugnato i dinieghi e chiesto l’accertamento del proprio diritto, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’INPS. Richiamando il recente indirizzo del Consiglio di Stato n. 4478/2025, il Tribunale individua nella data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale il dies a quo del termine quinquennale, valorizzando la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale. Poiché la seconda rata della liquidazione è stata corrisposta il 3 aprile 2020, l’istanza di rideterminazione del 3 febbraio 2025 è stata presentata prima del maturarsi della prescrizione.
Nel merito, il ricorrente risulta incontestatamente in possesso dei requisiti della normativa speciale: appartenenza alla Polizia di Stato e cessazione dal servizio, su domanda, con superamento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile.
Sul piano del diritto, il Collegio richiama il consolidato orientamento amministrativo favorevole, in particolare le pronunce del Consiglio di Stato n. 2826, 2982, 10523, 10938 e 10916 del 2023, la sentenza n. 4636 del 2024 e, da ultimo, la n. 209 del 2023 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, oltre ad alcune decisioni dello stesso Tribunale. Da tali precedenti si desume che il diritto ai sei scatti è esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio, anche su richiesta, senza che assuma rilievo il carattere non decadenziale del termine.
Il Tribunale esclude, inoltre, che la modifica dell’ambito applicativo della norma ad opera dell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 possa rilevare: tale disposizione richiama l’art. 21 della legge n. 232 del 1990 limitatamente alla disciplina del calcolo della pensione. Trattandosi di norma speciale, non suscettibile di interpretazione estensiva, essa non è applicabile al trattamento di fine servizio.
Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo dell’INPS di ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Le spese sono compensate per la natura interpretativa della questione.
Nota della Redazione
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