Partecipazioni societarie acquisite prima del controllo: non luogo a deliberare (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 178 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della Legge n. 118/2022, configura un controllo preventivo della Corte dei conti sulla costituzione di società e sull’acquisizione di partecipazioni, anche indirette. Il vaglio della Sezione deve necessariamente precedere la stipula dell’atto negoziale. Qualora l’acquisizione sia già stata eseguita prima del pronunciamento o della scadenza del termine, l’operazione si sottrae al giudizio obbligatorio e alla Corte non resta che dichiarare il non luogo a deliberare. Restano ferme le altre funzioni di controllo previste dall’art. 20 TUSP e le eventuali ipotesi di responsabilità secondo le regole ordinarie.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’acquisto, da parte della società partecipata, di una quota del capitale di una società consortile interamente pubblica, affidataria in house providing della gestione del servizio idrico integrato di ambito provinciale. La delibera attribuiva alla stessa il valore di autorizzazione e ratifica dell’atto di acquisto già sottoscritto mesi prima.
L’operazione si inserisce nel percorso di pubblicizzazione della partecipata, completato con l’alienazione delle azioni detenute da soci privati e con la successiva sottoscrizione dell’aumento di capitale del consorzio. La questione arriva alla Sezione perché il Comune, nel trasmettere l’atto, ha chiesto la verifica di conformità prevista dalla disciplina sulle partecipazioni pubbliche.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione che l’acquisto indiretto di una partecipazione in una società consortile rientra nel perimetro applicativo dell’art. 5, comma 3, TUSP. La deliberazione, comportando l’ingresso ex novo nel capitale di un nuovo soggetto, attiva dunque il controllo preventivo ivi disciplinato.
Il dato decisivo è che l’acquisizione delle quote risulta eseguita prima che il parere della Sezione fosse reso. Il Comune e il suo organo di revisione hanno confermato la data dell’atto di acquisto, anteriore non solo al pronunciamento della Corte e alla scadenza del termine di controllo, ma persino alla deliberazione consiliare che l’ha approvata: l’organo è quindi intervenuto solo in ratifica di un’operazione già perfezionata.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/22 del 3 novembre 2022: l’invio di un provvedimento di acquisizione già eseguito integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legislativo, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti, né abilita l’esito del controllo a produrre l’onere motivazionale di cui al comma 4. Il comportamento dell’ente configura violazione di una norma inderogabile, che impone di procedere all’acquisizione solo dopo il pronunciamento o la scadenza del termine.
La funzione assegnata alla Corte si colloca nel passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica, con l’intento di valutare i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima della sua attuazione. Un ingresso anticipato nella compagine societaria sottrae l’operazione al giudizio obbligatorio, anche quando siano addotte ragioni di urgenza: nella specie, il percorso era scadenzato da tempo.
Ne consegue la dichiarazione di non luogo a deliberare, restando impregiudicate le altre funzioni di controllo, tra cui quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni, e le eventuali ipotesi di responsabilità. La Sezione dispone la trasmissione al sindaco e la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.