Inammissibile il ricorso che ripropone censure già vagliate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31142 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduca i profili di censura già prospettati con l’atto di appello e compiutamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con congrue argomentazioni è inammissibile, non risultando i motivi specifici ma soltanto apparenti. La regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione, non potendo la Corte sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti. Parimenti inammissibile è la censura sul trattamento sanzionatorio che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, rientrando la determinazione di questa nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Treviso e in secondo grado dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza del 09.07.2024, per i reati di truffa continuata e aggravata e di appropriazione indebita aggravata. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma dell’affermazione di responsabilità e censurando il giudizio sul trattamento sanzionatorio.
La questione centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i primi due motivi — concernenti la truffa di cui al capo 1 e l’appropriazione indebita di cui al capo 2 — non sono formulati in termini consentiti in sede di legittimità. Essi riproducono profili di censura già prospettati con l’atto di appello e compiutamente vagliati dalla Corte territoriale con congrue argomentazioni, con riferimento alle pagine della sentenza impugnata dedicate a ciascun reato. I motivi risultano pertanto non specifici, ma soltanto apparenti, oltre che volti a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali.
La Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio opera in cassazione solo ove la sua violazione si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione. Il sindacato è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Sul punto sono richiamate Sez. 2 n. 28957 del 2017, Sez. 4 n. 2132 del 2021 e Sez. U n. 47289 del 2003.
Quanto al terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, la Corte ne afferma l’inammissibilità e la manifesta infondatezza. Anzitutto le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado; inoltre il trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue l’inammissibilità della censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, ove questa non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso di specie i giudici di appello hanno congruamente esplicato le ragioni della conferma della misura della pena, come emerge dalla sentenza impugnata. Sono richiamate Sez. 3 n. 29968 del 2019, Sez. 2 n. 39716 del 2018, Sez. 2 n. 36104 del 2017 e Sez. 5 n. 5582 del 2013.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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