Revoca della cancellazione dal registro e prosecuzione dell’attività d’impresa (Cass. civ. Sez. I n. 8647 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell’art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta fa presumere, fino a prova contraria, la continuazione dell’attività d’impresa. Poiché la pubblicità ha di regola rilievo solo dichiarativo, l’iscrizione del decreto rende opponibile ai terzi l’insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione alla data in cui questa era stata iscritta e determina, con effetto retroattivo, il venir meno dell’estinzione della società per non essersi la stessa effettivamente verificata. Il giudice di merito che ometta di esaminare tale fatto, ritualmente allegato e provato, incorre in vizio di motivazione.
Il Fatto
Una cooperativa edilizia in liquidazione chiedeva la restituzione di una somma che l’allora Inpdap le aveva addebitato nel 2001 a titolo di penale per la rinegoziazione di un mutuo edilizio contratto nel 1985. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, escludendo che la circolare dell’ente previdenziale potesse costituire fonte di disciplina del rapporto e ritenendo che il credito restitutorio fosse sorto prima della delibera di liquidazione.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ribaltava l’esito, respingendo la domanda. Il giudice d’appello riteneva assorbente il rilievo che il rimborso dell’indennizzo fosse rimesso a una scelta discrezionale dell’ente, esternata solo con la circolare pubblicata nel 2008, e che a quella data la cooperativa fosse già stata cancellata dal registro delle imprese, difettando il requisito di società ancora attiva richiesto dalla disciplina del rimborso. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2191 cod. civ. in combinato disposto con la legge n. 108/1996 e con l’art. 10 legge n. 136/1999. La ricorrente deduce di avere ripristinato lo status quo ante mediante istanza al giudice camerale, che aveva disposto la cancellazione della pregressa cancellazione, con effetti ex tunc e presunzione di continuazione dell’attività d’impresa.
La Corte riqualifica la censura anche come vizio motivazionale, poiché si denuncia l’omesso esame del provvedimento camerale di cancellazione della pregressa cancellazione. L’onere di allegazione ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. risulta assolto: la circostanza era stata dedotta fin dall’atto introduttivo e il relativo atto è prodotto in cassazione.
Il passaggio decisivo è la qualificazione del fatto come decisivo. L’iscrizione del decreto che ordina la cancellazione della pregressa cancellazione fa presumere, fino a prova contraria, la continuazione dell’attività d’impresa. Il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l’iscrizione renda opponibile ai terzi l’insussistenza delle condizioni che avevano giustificato la cancellazione e determini, con effetto retroattivo, il venir meno dell’estinzione della società. La Corte richiama, da ultimo, Cass. n. 20907 del 2023.
Su questa base la censura è accolta e il giudice del rinvio dovrà esaminare la circostanza della cancellazione della pregressa cancellazione. L’ulteriore profilo del primo motivo resta assorbito. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame del fatto che alla data della prima richiesta di rimborso la liquidazione non era ancora stata deliberata, è dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo.
Il ricorso è quindi accolto nei termini di motivazione; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.