Fideiussione e prescrizione: decorrenza da recesso e chiusura conto (Cass. civ. Sez. 3 n. 8015 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione per obbligazioni future, il termine di prescrizione del diritto del creditore di escutere la garanzia non decorre dalla data di rilascio della stessa, ma dal momento in cui il debito garantito diviene esigibile, che coincide, di regola, con la revoca dell’affidamento e la conseguente chiusura del conto corrente. La valutazione in ordine alla riconducibilità della singola fideiussione a uno schema contrattuale censurato in sede antitrust costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione. L’autorizzazione del fideiussore alle successive concessioni di credito può desumersi per presunzioni dalla qualità di amministratore della società garantita; per il fideiussore estraneo alla società, grava invece su costui l’onere di provare la consapevolezza del creditore del peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
Il Fatto
In opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società debitrice e dei due fideiussori, questi ultimi eccepivano la nullità delle garanzie rilasciate nel 1991 e nel 1992, la prescrizione del diritto di escussione e l’estinzione della fideiussione ex art. 1956 cod. civ. per concessione di successivi mutui non autorizzati. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, ma la Corte d’Appello di Genova, adita dalla cessionaria del credito, riformava la decisione e condannava i fideiussori al pagamento dell’intera somma ingiunta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sulla violazione della normativa antitrust, sulla decorrenza della prescrizione e sull’applicazione dell’art. 1956 cod. civ..
Quanto al primo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile: sotto l’apparente deduzione di un error in iudicando, il ricorrente contestava in realtà l’accertamento compiuto dal giudice di merito circa la non provata riconducibilità della garanzia allo schema ABI. Tale valutazione, attenendo al contenuto negoziale dei contratti e alla ricostruzione della fattispecie concreta, è riservata al giudice di merito e non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato il principio secondo cui la prescrizione del diritto di escutere la fideiussione non decorre dalla data di costituzione della garanzia, bensì dal momento in cui il debito garantito diventa esigibile, in genere per effetto del recesso della banca dall’apertura di credito e della chiusura del conto corrente. Nella specie, essendo la revoca dell’affidamento avvenuta nel 2014, l’azione monitoria non risultava prescritta.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile. Per il fideiussore che rivestiva la qualità di amministratore della società garantita, la Corte ha applicato i principi consolidati in tema di presunzione di conoscenza delle successive concessioni di credito stipulate in nome e per conto della società. Per l’altro fideiussore, invece, il giudice di merito ha accertato, con valutazione incensurabile, che non era stato assolto l’onere di dimostrare la consapevolezza del creditore del pericolo di insolvenza del debitore, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti.
Nota della Redazione
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