Revoca in executivis della sospensione condizionale per causa ostativa nota solo al (Cass. pen. Sez. I n. 7249 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, pur essendo nota al giudice d’appello. Il giudice del gravame, non investito dell’impugnazione sul punto, non può disporre la revoca d’ufficio, essendo a ciò precluso dal principio devolutivo, e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita. Il potere officioso esercitabile dal giudice d’appello ha natura meramente facoltativa e surrogatoria, rispetto a quello riservato in via primaria al giudice dell’esecuzione, cui compete la revoca in forza del principio di intangibilità del giudicato.

Il Fatto

Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena accordato al condannato con una precedente sentenza della stessa Corte, passata in giudicato, con la quale era stata rideterminata la pena in riforma della pronuncia di primo grado.

Il provvedimento di revoca muoveva dall’esistenza di una causa ostativa originaria: il condannato aveva già fruito del beneficio in relazione a due precedenti condanne, inflitte dal Tribunale di Reggio Calabria e dal Tribunale di Lamezia Terme. La Corte d’appello conosceva la causa ostativa al momento della sentenza, disponendo di un certificato giudiziale aggiornato; essa era invece ignota al giudice di primo grado, il cui certificato del casellario riportava solo la condanna più risalente. Il condannato ricorre per cassazione denunciando violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 163, comma 1, e 164, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la revoca spettava al giudice d’appello e non a quello dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’individuazione del giudice competente a revocare la sospensione condizionale concessa in presenza di una causa ostativa non rilevata dal giudice di primo grado. Il ricorrente sostiene che, essendo la causa ostativa nota alla Corte d’appello, quest’ultima avrebbe dovuto disporre d’ufficio la revoca, mentre al giudice dell’esecuzione sarebbe precluso ogni intervento in forza del principio della intangibilità del giudicato.

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il provvedimento impugnato è conforme al dictum delle Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, secondo cui è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto.

Il Supremo Collegio chiarisce che al giudice d’appello è precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo. Non avendo egli espresso alcuna valutazione in merito al beneficio, neppure implicita, resta integro il potere del giudice dell’esecuzione.

Il Procuratore generale, del resto, aveva chiesto il rigetto del ricorso, confermando la richiesta in vista dell’udienza. La Corte sottolinea come il potere di revoca esercitabile dal giudice d’appello abbia natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello riservato in via primaria al giudice dell’esecuzione.

Da tali considerazioni deriva il rigetto del ricorso e, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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