Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 3130 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, è inammissibile. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento cui si riferisce e si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. È del pari insindacabile in sede di legittimità la motivazione con cui il giudice di appello nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando sia priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 04.12.2023, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto del 16.12.2021, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; omesso accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il primo e il terzo motivo, osserva il Collegio, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze d’appello, ne reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse avverso la sentenza di primo grado.
Il principio richiamato è quello secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è quindi il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Se il motivo, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui è stato negato il beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen., con argomentazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, e perciò insindacabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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