Revoca finanziamento regionale esclude riconoscimento debiti fuori bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 225 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un finanziamento regionale destinato alla realizzazione di un’opera pubblica non riconduce la restituzione del contributo e la refusione degli interessi alle ipotesi tassative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del Tuel. La restituzione del finanziamento e i relativi interessi costituiscono, infatti, obbligazioni nuove e distinte rispetto all’impegno di spesa originario, imputabili all’esercizio in cui vengono a scadenza, ovvero a quello della revoca. La sopravvenuta scopertura dell’entrata si affronta con le opportune variazioni di bilancio ex art. 193 TUEL, qualora l’Ente intenda pagare le opere già eseguite. Esula dal riconoscimento anche l’obbligazione relativa ai lavori realizzati, in quanto correttamente impegnata ab origine.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha riferito di aver ricevuto contributi regionali a fondo perduto per l’attuazione di lavori pubblici. La Regione ha successivamente revocato il finanziamento a fronte di inadempienze di varia natura, tra cui il mancato rispetto dei cronoprogrammi, la mancata comunicazione delle fasi di intervento e la non regolare gestione degli appalti aggiudicati.
Per effetto della revoca, il Comune è chiamato a restituire l’acconto ricevuto, maggiorato degli interessi, e ad assicurare la copertura con fondi propri delle spese già sostenute per pagare i fornitori i lavori realizzati, nei soli limiti dell’utilità conseguita. L’Ente ha quindi chiesto alla Sezione se sia possibile procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio pari alla somma del contributo e degli interessi e, contestualmente, alla creazione di un nuovo capitolo di spesa per il pagamento degli appaltatori con risorse proprie; in via alternativa, ha prospettato il ricorso a una variazione di bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal duplice filtro di ammissibilità della funzione consultiva ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, concernente il profilo soggettivo e quello oggettivo dell’istanza. Sotto il primo profilo, l’istanza è ammissibile perché sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente. Sotto il secondo, pur astenendosi dall’esame delle situazioni specifiche, il Collegio ritiene di poter enucleare dal quesito una questione interpretativa di contabilità pubblica, suscettibile di vaglio nel quadro della sana gestione finanziaria.
Nel merito, la Corte ricorda che i debiti fuori bilancio trovano fondamento in obbligazioni civilisticamente valide, seppure contratte in assenza del necessario impegno di spesa, e che il legislatore ne ha previsto il riconoscimento limitatamente alle fattispecie tassative dell’art. 194 del Tuel. Richiamando la propria costante giurisprudenza, ribadisce che la relativa procedura è una disciplina eccezionale, di tendenziale stretta interpretazione.
La fattispecie astratta sottoposta al vaglio non è riconducibile a tali ipotesi. La Sezione distingue tre tipologie di obbligazioni: quelle inerenti all’esecuzione delle opere pubbliche, quella restitutoria del finanziamento e quella accessoria relativa agli interessi. Quanto alla prima, non si pone alcun problema di riconoscimento, poiché l’obbligazione risulta correttamente impegnata ab origine ed ex post, né integra una passività pregressa, che presuppone un impegno regolare rivelatosi successivamente insufficiente.
Il problema si pone piuttosto sul versante dell’entrata, per la sopravvenuta scopertura causata dalla revoca del contributo. A tale scopertura occorrerà far fronte con le opportune variazioni di bilancio ex art. 193 TUEL, laddove l’Ente ritenga di dover pagare le opere già eseguite, sostituendo l’entrata non più riconosciuta con una diversa entrata idonea ad assicurare la copertura della spesa.
Anche la restituzione del finanziamento e gli interessi non costituiscono debiti fuori bilancio, trattandosi di obbligazioni nuove e distinte rispetto all’impegno originario, imputabili all’esercizio di scadenza, ovvero a quello della revoca. Esse non rientrano nella casistica tassativa dell’art. 194 TUEL, neppure nella lett. e), stante la disutilità della spesa correlata alla restituzione. Non sussiste pertanto l’obbligo di comunicazione agli organi di controllo e alla Procura ex art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002. La Corte segnala tuttavia che la perdita del contributo è certamente una diminuzione patrimoniale e che spetta agli organi di vertice valutare la segnalazione alla Procura erariale ex art. 52 del codice di giustizia contabile.
Nota della Redazione
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