Conto giudiziale regolare per parificazione e visto di regolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 323 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, l’irregolarità formale del conto è esclusa quando il direttore dell’ufficio territoriale abbia esplicitamente parificato il documento e sia stato apposto il visto di regolarità amministrativo-contabile senza successive osservazioni. L’omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno resta vanificato in facto dalla documentazione in atti che comprova l’apposizione di quel visto, riconducibile alla previsione dell’art. 16 del decreto legislativo n° 123/2011, come interpretato dalle Sezioni Riunite in sede consultiva. La discordanza tra rimanenze finali nulle e carico iniziale invariato costituisce palese refuso, superabile quando il registro delle tessere personali di riconoscimento comprovi la consistenza iniziale di ciascuna tipologia. Il conto sostanzialmente regolare è ammesso al discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo ai documenti di viaggio rilasciati nel 2020 ai mutilati e agli invalidi di guerra, nella specie la c.d. concessione speciale VIII, gestiti dalla sede di Avellino della Ragioneria territoriale dello Stato. Il magistrato delegato, con relazione depositata il 23 dicembre 2024, aveva reputato la rappresentazione dei dati incompleta e incongruente, segnalando l’omessa indicazione dei periodi di gestione, una grave discrasia tra carico, scarico e rimanenze, l’assenza di annotazione di parificazione sulla firma del direttore e la mancata allegazione della relazione degli organi di controllo interno.

L’agente contabile ha eccepito la desumibilità dell’esercizio dal frontespizio, la natura di mero errore materiale delle rimanenze, la conferma del direttore e la superfluità del controllo interno secondo il parere n° 4/2020. La Procura regionale ha reputato sanate le irregolarità. La causa è stata discussa all’udienza del 15 maggio 2025 dalla sola Procura regionale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo preliminare. Alla luce delle risultanze del conto e della nota con cui il direttore dell’ufficio territoriale ha chiarito di aver parificato il documento, va esclusa anche originariamente l’irregolarità del conto. La verifica della regolarità formale non è quindi sopravvenuta, ma risulta insita nell’atto stesso.

Quanto al rilievo sull’omessa relazione degli organi di controllo interno, esso appare vanificato in facto dalla documentazione in atti. La Corte valorizza l’avvenuta apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile senza successive osservazioni, riconducendolo all’art. 16 del decreto legislativo n° 123/2011, quale interpretato dalle Sezioni Riunite in sede consultiva con la deliberazione n° 4/2020.

Nel merito la Corte esamina il registro delle tessere personali di riconoscimento modelli AT e BT, prodotto il 7 giugno 2024 in risposta a una richiesta istruttoria. Da quel registro emerge che nell’esercizio 2020 la consistenza iniziale di ciascuna delle cinque tipologie di modelli è rimasta invariata. Ne deriva che l’indicazione di una consistenza nulla alla fine dell’esercizio costituisce un palese refuso, non una reale discrasia contabile.

Conclusivamente il conto deve reputarsi regolare sul piano sostanziale, con conseguente ammissione al discarico dell’agente contabile. La pronuncia esclude il luogo a provvedere riguardo alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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