Servitù costituita in istanza edilizia e improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 11596 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La volontà delle parti di costituire una servitù prediale non può desumersi dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari di due fondi nell’istanza rivolta al rilascio del titolo edilizio. Tali dichiarazioni, pur provenendo dai titolari degli immobili, sono dirette alla Pubblica Amministrazione e non manifestano in modo inequivoco l’intento di imporre un peso su un fondo a vantaggio di un altro. La sottoscrizione apposta a una SCIA edilizia non integra pertanto un atto negoziale idoneo alla costituzione della servitù, per difetto della volontà diretta al relativo effetto reale. Sul piano processuale, il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quando la parte che ha dichiarato in ricorso di avere notificato la sentenza impugnata ometta di depositare la copia del provvedimento munita della relata di notifica, non essendo la relativa omissione recuperabile tramite la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo convenne in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la società titolare di uno stradello privato, chiedendo l’accertamento di una servitù carraia e pedonale in favore del proprio lotto e a carico del fondo della convenuta. Il diritto veniva fondato su un atto negoziale che sarebbe stato costituito con la sottoscrizione, apposta da entrambe le parti, di una SCIA edilizia depositata presso il Comune, avente ad oggetto la realizzazione di una recinzione e di un varco carrabile tra le due proprietà. Il ricorrente lamentava che la società, successivamente, aveva realizzato un muretto in calcestruzzo che sbarrava l’accesso carraio.
Il Tribunale di Venezia respinse le domande, escludendo che la servitù potesse costituirsi per effetto delle dichiarazioni contenute nell’istanza edilizia. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2293/2022, rigettò l’appello. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha contestato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la configurabilità di un atto costitutivo di servitù per effetto della sua rappresentazione all’interno di un’istanza edilizia, sostenendo il contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 16080 del 2021 in tema di cessione di cubatura. Ha inoltre dedotto un errore processuale, per avere i giudici fondato il rigetto su un fatto contestato e privo di sostegno probatorio.
La Corte ha rilevato che, anche se ai fini della costituzione di una servitù prediale non sono richieste formule sacramentali, è necessario che l’atto manifesti la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso su un altro fondo di diverso proprietario, con atto di natura contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam. La volontà deve risultare in modo inequivoco, anche se il contratto è diretto ad altro fine.
La Corte ha ribadito l’indirizzo secondo cui è da escludere che la volontà di costituire una servitù per l’utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari nell’istanza di rilascio della concessione edilizia, non essendo tali dichiarazioni dirette a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori (Cass. Sez. II n. 2658 del 2001; Cass. Sez. II n. 4105 del 1996). L’interpretazione proposta dal giudice di merito, oltre a essere coerente con tale insegnamento, non è apparsa implausibile, e le doglianze del ricorrente non hanno investito le modalità del procedimento ermeneutico, ma solo il suo risultato.
Il Collegio ha tuttavia ritenuto, in via preliminare e assorbente, l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere il ricorrente omesso di produrre la sentenza impugnata corredata della relata di notifica, nonostante l’indicazione in ricorso dell’avvenuta notificazione. La Corte ha ricordato che tale dichiarazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e impegna la parte a depositare, nel termine di legge, copia della sentenza munita della relata, senza che l’omissione sia recuperabile mediante la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 21349 del 2022).
Poiché il ricorso era stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non ha trovato applicazione il principio che esenta dalle formalità di deposito nel caso di intervallo inferiore al termine breve. La sentenza non è stata depositata neppure dalla controricorrente, né acquisita tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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