Revocatoria superflua se il credito è escluso da giudicato esterno (Cass. civ. Sez. III n. 18588 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari del giudicato interno, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata. In tal caso la produzione del documento che lo attesta non incontra il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed operante invece quando la parte invochi il giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata e non prodotta nei gradi precedenti. Il credito è presupposto essenziale dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.: l’accertamento definitivo della sua inesistenza priva l’azione della funzione che la giustifica.

Il Fatto

Gli acquirenti di un immobile, dopo averne denunciato al venditore i vizi che ne riducevano il valore, hanno agito per il risarcimento o la risoluzione del contratto. Nelle more hanno proposto azione revocatoria per far dichiarare inefficaci due atti di ampliamento del fondo patrimoniale compiuti dal venditore.

Tribunale e Corte d’appello hanno accolto la revocatoria, ritenendo sufficiente che il credito fosse controverso, anteriore all’atto dispositivo e che l’atto rendesse più difficoltosa l’esecuzione. Il venditore ha proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo, con sentenza passata in giudicato, il giudizio sul credito si è concluso escludendo l’esistenza dei vizi e quindi il credito stesso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente contesta, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., negando l’esistenza del credito e l’anteriorità dell’atto dispositivo rispetto alla sua nascita. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2901 e 2903 cod. civ., per non essere stata valutata la consistenza del patrimonio e per essere l’ampliamento del fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia.

La Corte dichiara entrambi i motivi fondati alla luce dei fatti sopravvenuti. Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte d’appello adita in sede di rinvio ha definitivamente rigettato la domanda degli acquirenti volta all’accertamento dei vizi e al risarcimento, negando l’esistenza del credito azionato.

Il giudicato esterno è stato eccepito dal ricorrente appena formatosi. La relativa allegazione e il deposito della sentenza sono ammissibili in forza del principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, non trovando in tal caso ostacolo il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto Cass. n. 1534 del 2018, Cass. n. 11754 del 2018 e Cass. n. 16859 del 2021.

Preso atto dell’inesistenza del credito accertata dal giudicato esterno, l’azione revocatoria resta priva del suo presupposto essenziale. Il ricorso è quindi accolto per quanto di ragione, la decisione impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la domanda è rigettata. Poiché l’accertamento negativo del credito è intervenuto solo dopo le due decisioni di merito favorevoli ai controricorrenti, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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