Revocatoria fallimentare e nullità del pegno non si ricostruiscono dalla sola motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 7340 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che ricostruisce il decisum di primo grado alla sola stregua della motivazione, trascurando il dispositivo, viola il principio secondo cui il contenuto della decisione va desunto dal dispositivo integrato dalla motivazione, non già dalla motivazione in sé considerata. L’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. presuppone logicamente un pagamento valido, ancorché inefficace, e resta perciò incompatibile con la dichiarata nullità del titolo posto a monte dell’operazione. Ove il tribunale abbia accolto la domanda principale di nullità del pegno, non può ritenersi simultaneamente pronunciata la revocatoria, e il motivo d’appello riferito a una statuizione inesistente non può essere dichiarato inammissibile per genericità.
Il Fatto
Una banca, anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento, escuteva un pegno concessole dalla società poi fallita, incamerando una somma di denaro. La curatela conveniva in giudizio l’istituto di credito proponendo, in via gradata, domanda di nullità del pegno, di revoca del pagamento ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. e di revoca ai sensi del secondo comma della medesima norma, con condanna alla restituzione.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale, dichiarando la nullità del patto di costituzione del pegno e condannando la società alla restituzione della somma; in motivazione si soffermava anche sui presupposti della revocatoria. La Corte d’appello dichiarava fondato il gravame sulla invalidità del pegno, ma riteneva che il primo giudice avesse accolto anche la domanda di revocatoria e giudicava perciò inammissibile, perché generico, il motivo proposto sul punto. La banca ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., e dichiara assorbito il secondo, incentrato sugli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. e sull’art. 2909 cod. civ. Il ragionamento della Corte d’appello è giudicato totalmente errato: il giudice di merito, lungi dall’interpretare il dispositivo alla luce della motivazione, ha immaginato esistente una statuizione — l’accoglimento della revocatoria — che il tribunale non ha affatto pronunciato.
Il Collegio osserva che, avendo il primo giudice dichiarato espressamente la nullità del pegno accogliendo nel dispositivo la domanda principale, egli non poteva aver contestualmente accolto la domanda di revocatoria, per la contraddizione che ciò comporta. L’accoglimento di quest’ultima presuppone infatti un pagamento valido, quantunque inefficace: presupposto insuscettibile di essere predicato una volta che il titolo posto a monte sia stato dichiarato nullo.
La Corte chiarisce poi il corretto ambito del principio invocato dalla Corte d’appello. Il decisum si ricostruisce non solo attraverso il dispositivo, ma anche attraverso la motivazione: ciò vale quando il tribunale, cumulate più motivazioni sostengano alternativamente, quali distinte rationes decidendi, l’accoglimento della pretesa restitutoria e adotti poi un dispositivo di condanna al pagamento. Nulla di simile ricorre quando il dispositivo rechi una statuizione chiara e inequivoca di nullità.
La Corte d’appello ha dunque richiamato il principio ma lo ha completamente disapplicato, determinando il decisum sulla sola base della motivazione, senza tenere conto del dispositivo. In assenza di una statuizione sulla revocatoria, non poteva ritenersi che essa esistesse né che l’appello sul punto fosse generico. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché verifichi se il Fallimento abbia riproposto le domande di revocatoria o vi abbia rinunciato ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., provvedendo anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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