Revocatoria fallimentare, inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 29770 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, deducendo la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in materia di revocatoria fallimentare, solleciti di fatto una rivalutazione del materiale istruttorio è inammissibile. La censura di violazione o falsa applicazione di norme di legge non può essere filtrata dalla valutazione delle prove, in assenza di una denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente di indicare in modo chiaro le affermazioni in diritto ritenute in contrasto con le norme regolatrici, non potendo la Corte di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.

Il Fatto

Il fallimento di una società propose domanda di revocatoria fallimentare nei confronti di una banca per una serie di rimesse bancarie con funzione solutoria. Il Tribunale adito, con sentenza n. 836/2006, dichiarò inammissibile la domanda per intervenuta prescrizione dell’azione; la decisione fu confermata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza n. 473/2010.

Investita la Corte di cassazione, questa, con sentenza n. 16532/2016, acclarò la validità della notificazione dell’atto introduttivo, cassò la sentenza di appello e rimise alla Corte distrettuale per il prosieguo. In sede di riassunzione, la Corte d’appello di Bari, condividendo le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, accolse l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., dichiarando l’inefficacia delle rimesse per un complessivo ammontare di € 1.901.608,70. Avverso tale sentenza la banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la procedura ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano la violazione degli artt. 67 l. fall., 2697 cod. civ., 116 cod. proc. civ. e 117 T.U.B., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente preteso un contratto scritto di apertura di credito per provare l’affidamento e avrebbe qualificato come mezzi anormali di pagamento i giroconti per anticipi salvo buon fine. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili.

Il Collegio rileva che simili considerazioni non appartengono alla motivazione impugnata. La Corte distrettuale, in realtà, non ha ritenuto che la prova dell’affidamento dovesse essere affidata soltanto a un contratto scritto, ma ha constatato, all’esito del vaglio istruttorio, la mancanza di prova certa dell’esistenza del fido. I tabulati interni non contenevano il numero del conto di riferimento, il periodo di validità, la data di invio e la comunicazione al cliente. Allo stesso modo, quanto alle partite bilanciate, la Corte di merito ha escluso che fosse fornita la prova rigorosa di specifici accordi destinati a costituire la provvista di operazioni coeve.

A fronte di una motivazione così strutturata, la Corte ribadisce il confine del giudizio di legittimità: non spetta alla Corte di cassazione condividere o meno la ricostruzione dei fatti, né procedere a una rilettura degli elementi di fatto, sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito (Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024; Cass. Sez. U. 28220/2018). L’onere di specificità non si riduce alla menzione delle norme violate, ma richiede di indicare quali affermazioni in diritto siano in contrasto con esse (Cass. Sez. U. 23745/2020). Il vizio di violazione di legge resta insindacabile se filtrato dal materiale istruttorio in assenza di censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Il terzo motivo, che lamenta la mancata dimostrazione della scientia decoctionis, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La Corte ricorda che l’onere della prova contraria alla presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza ha contenuto non meramente negativo: la sola assenza di protesti o di procedure esecutive non basta (Cass. 17998/2009). La concessione di ulteriore credito, inoltre, non è di per sé inconciliabile con la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (Cass. 17049/2007). Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale condizionato assorbito, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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