Revocatoria fallimentare: la scientia decoctionis deve essere effettiva, non meramente potenziale (Cass. civ. Sez. 1 n. 184 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la scientia decoctionis dell’accipiens deve essere provata dalla procedura concorsuale in termini di conoscenza effettiva e concreta dello stato di insolvenza del debitore, non essendo sufficiente la mera conoscibilità astratta ed oggettiva delle condizioni economico-patrimoniali della controparte. La prova di tale elemento soggettivo, ove non fornita direttamente tramite confessione del convenuto o dimostrazione di una specifica informazione ricevuta dal solvens o aliunde, può essere data solo attraverso presunzioni basate su fatti gravi, precisi e concordanti, valutati alla stregua degli artt. 2727 e 2729 c.c. La selezione degli elementi indiziari e il giudizio logico che da essi deduce il fatto ignoto costituiscono apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato. La violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti.
Il Fatto
La procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa aveva proposto domanda di declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.fall., di un pagamento di € 50.000 effettuato nel periodo sospetto mediante assegno circolare in favore di una società. Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello, investita del gravame, confermava la decisione, ritenendo che la gratuità dell’atto non fosse stata dedotta e che mancasse la prova della conoscenza effettiva, da parte dell’accipiens, dello stato di insolvenza della debitrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, esaminando distintamente i sei motivi. I primi due motivi sono dichiarati inammissibili: il primo perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata sull’assenza di violazione del contraddittorio; il secondo perché, pur censurando la mancata considerazione della natura gratuita del pagamento eseguito per estinguere un debito di un terzo, non si confronta con l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui la domanda era stata proposta esclusivamente ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., non essendo consentito al giudice di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata.
I motivi dal terzo al quinto, esaminati congiuntamente, sono ritenuti infondati. La Corte ribadisce che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, ai fini della revocatoria di cui all’art. 67, comma 2, l.fall., presuppone la dimostrazione di una concreta situazione psicologica dell’accipiens al momento dell’atto e non la semplice conoscibilità astratta. La scientia decoctionis deve essere effettiva, desumibile da fatti gravi, precisi e concordanti, secondo la regola posta dagli artt. 2727 e 2729 c.c., con la conseguenza che la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito, quando si risolva in una mera prospettazione di una diversa inferenza probabilistica, è estranea al vizio di falsa applicazione di legge e non può essere valutata in sede di legittimità.
Il sesto motivo è infine dichiarato inammissibile, in quanto la censura, pur formalmente riferita alla violazione dell’art. 115 c.p.c., si sostanzia in una sollecitazione a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. La Corte precisa che la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, e che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte.
Nota della Redazione
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