Il rimborso forfetario non gode del privilegio ex art. 2751-bis cod. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 1138 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. assiste i crediti dell’avvocato per l’attività giudiziale limitatamente alle voci qualificabili come compenso, con la conseguenza che non sono coperte da privilegio le spese, non essendo riconducibili alla nozione di retribuzione del professionista. In particolare, il rimborso forfetario delle spese generali previsto dall’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, pur essendo commisurato per relationem all’importo del compenso, costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali che mantiene natura di spesa e non può godere del privilegio. L’eventuale giudizio di particolare complessità della controversia, rilevante ai fini della liquidazione del compenso, deve essere motivato con specifico riferimento agli atti di causa esaminati, non essendo sufficiente il loro richiamo generico.
Il Fatto
Un avvocato proponeva opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva escluso il proprio credito dallo stato passivo di una società cooperativa in amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Tivoli accoglieva l’opposizione, ritenendo provato il rapporto di mandato professionale e le prestazioni rese in due giudizi di lavoro, e liquidava i compensi applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 sulla base del giudizio di trattarsi di controversie di valore indeterminabile e di particolare complessità. Il tribunale riconosceva il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. sia sui compensi, sia sulle spese di trasferta, sia sul rimborso forfetario delle spese generali. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione l’amministrazione straordinaria, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla nullità del decreto per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., ravvisando una motivazione apparente al di sotto del «minimo costituzionale». Il tribunale aveva fondato il giudizio di particolare complessità delle controversie con un richiamo meramente generico agli atti di causa, senza indicarne il contenuto né i provvedimenti definitori, impedendo così di percepire il percorso logico seguito. Sul punto la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, rilevando che il mero riferimento all’ufficio giudiziario adito non è sufficiente a supportare la decisione.
Con assorbimento del secondo motivo, la Corte ha invece ritenuto fondato il terzo, concernente la violazione dell’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. Il collegio ha ricordato che il privilegio generale mobiliare spettante all’avvocato opera esclusivamente in relazione allo svolgimento dell’attività professionale e, per l’attività giudiziale, con riferimento alle sole voci qualificabili come compenso. Le spese, non essendo riconducibili alla nozione di retribuzione del professionista, non sono coperte dal privilegio, secondo i precedenti citati in motivazione.
La medesima regola è stata applicata al rimborso forfetario delle spese generali previsto dall’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, il quale costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, commisurata nella misura del 15 per cento del compenso ma attinente a costi di carattere generale non strettamente inerenti alla singola pratica. La Corte ha chiarito che la commisurazione forfetaria all’importo del compenso non muta la natura di spesa dell’importo, che pertanto non può essere assistito dal privilegio spettante al solo compenso professionale. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione per la liquidazione dei compensi e la collocazione delle spese.
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Nota della Redazione
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