Revocatoria ordinaria: partecipatio fraudis del terzo provata per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 16847 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, l’esercizio dell’azione richiede, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, consistente nella conoscenza della dolosa preordinazione dell’alienazione rispetto al credito futuro. Tale elemento psicologico, oggetto di prova a carico di chi lo allega, può essere accertato anche mediante presunzioni semplici. L’apprezzamento del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. La censura che, dietro la deduzione di vizi motivazionali, solleciti una rivalutazione di fatti e prove, è inammissibile.
Il Fatto
La banca agì, con due giudizi poi riuniti, nei confronti del fideiussore di una società e della di lui nonna, per far dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., la compravendita con cui il primo aveva trasferito alla seconda tutti i propri immobili. L’attrice sostenne che il prezzo pattuito era esiguo rispetto al valore di mercato e che l’acquirente, legata al debitore da stretto rapporto di parentela e convivenza, non poteva ignorare il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Il Tribunale accolse le domande, ritenendo integrati l’eventus damni e la scientia fraudis. La Corte d’Appello rigettò il gravame dell’acquirente: i versamenti da questa erogati al nipote erano connotati da spirito di liberalità, e non era provata la pattuizione di restituzione tipica del mutuo; quanto alla partecipatio fraudis, essa era desumibile da presunzioni semplici, tra cui il vincolo parentale e la vicinanza temporale fra la notifica dei decreti ingiuntivi e il rogito. Proposto ricorso per cassazione, le controricorrenti resistettero e una depositò memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte rileva anzitutto che il terzo motivo, prospettando il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a fronte di una pronuncia doppia conforme, non dimostra la diversità degli elementi di fatto posti a base delle due decisioni di merito, del tutto sovrapponibili.
Quanto agli altri motivi, la Suprema Corte osserva che le censure, dietro la denuncia di motivazione apparente e di violazione dell’art. 2901 cod. civ., mirano in realtà a un riesame dei fatti e delle prove, non consentito in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha accertato, con motivazione ampia e diffusa, che i versamenti del 2007 erano connotati da spirito di liberalità e che mancava la prova della pattuizione di restituzione tipica del contratto di mutuo.
Il nucleo del principio riguarda la partecipatio fraudis. La Corte d’Appello ha applicato il consolidato orientamento per cui, nell’azione revocatoria ordinaria relativa ad atto anteriore al sorgere del credito, occorre, oltre al consilium fraudis del debitore, la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione dell’alienazione rispetto al credito futuro. Tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, cod. civ., è oggetto di prova a carico di chi lo allega e può essere accertato anche mediante presunzioni.
Il giudice di merito ha ritenuto plausibile, sulla base di argomenti presuntivi non specificamente censurati con riguardo all’art. 2729 cod. civ., che la nonna, convivente con il nipote e a lui legata da stretto rapporto affettivo, non potesse ignorare la dolosa preordinazione dell’atto dispositivo compiuto in danno dei creditori, tanto più considerata la vicinanza temporale tra la notifica dei decreti ingiuntivi e la stipula del rogito.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente e al pagamento, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., di una somma ulteriore. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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