Ricorso per revocazione inammissibile senza riproposizione dei motivi del ricorso originario (Cass. civ. Sez. 2 n. 15444 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione è inammissibile quando, pur denunciando un vizio della pronuncia, non riproponga i motivi del ricorso originario con la necessaria esposizione dei fatti. Il ricorso per revocazione introduce un nuovo giudizio, non una nuova fase di quello precedente, e deve pertanto essere redatto ai sensi degli artt. 365 e segg. cod. proc. civ., consentendo la comprensione della questione controversa e dei profili di censura in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello, che aveva rigettato il suo appello. La Seconda sezione della Cassazione aveva dichiarato improcedibile il ricorso, poiché la copia autentica della sentenza impugnata era un file illeggibile e privo dei requisiti di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.

Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto revocazione, deducendo un vizio di motivazione apparente. L’intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso per revocazione, rilevando che tale impugnazione deve contenere non solo la domanda di revocazione, ma anche la riproposizione dei motivi del ricorso originario, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Secondo l’interpretazione consolidata, il ricorso per revocazione deve consentire la comprensione della questione controversa e dei profili di censura, in coordinamento con la sentenza impugnata. L’esposizione dei fatti è necessaria e non può essere surrogata dal rinvio al ricorso per cassazione, poiché il giudizio di revocazione è un nuovo giudizio.

Nel caso di specie, il ricorso si limitava a riprodurre le rubriche dei tre motivi del ricorso originario, senza alcuna esposizione dei fatti né argomentazioni a sostegno delle censure. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile.

La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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