Revocatoria fallimentare transfrontaliera e onere probatorio del beneficiario (Cass. civ. Sez. I n. 27768 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare transfrontaliera, l’art. 13 Reg. CE 1346/2000 non si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 14 l. 218/1995, perché la prima disposizione introduce una deroga al solo art. 4, par. 2, lett. m), Reg. CE 1346/2000, mentre la seconda disciplina un profilo diverso, costituito dalla conoscenza della legge straniera applicabile. I due ambiti sono tra loro complementari: l’uno attribuisce al beneficiario di un atto pregiudizievole l’onere di provare che l’atto è soggetto alla legge di uno Stato diverso da quello di apertura e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnarlo con alcun mezzo; l’altro regola l’accertamento della legge straniera da parte del giudice. L’esenzione non opera quando il beneficiario eccepisca in modo meramente astratto il carattere non impugnabile dell’atto sulla base della lex causae.

Il Fatto

La società ricorrente, in amministrazione straordinaria, aveva convenuto in giudizio il locatore di aeromobili per ottenere la declaratoria di inefficacia di tre pagamenti, di importo pari a $ 339.250 ciascuno, costituenti il corrispettivo della locazione.

Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda revocatoria; la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione, escludendo l’esistenza di un rapporto di specialità tra l’art. 13 Reg. CE 1346/2000 e l’art. 14 l. 218/1995 e rilevando, quanto al requisito del “desire” previsto dall’art. 239 dell’Insolvency Act del 1986, l’inammissibilità delle contestazioni tardivamente prospettate e la genericità dell’istanza istruttoria. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza per aver ritenuto applicabile l’art. 14 l. 218/1995 e per aver escluso la specialità dell’art. 13 Reg. CE 1346/2000. L’assunto, secondo la Corte, contrasta con la lettera e la natura delle due norme, che non possono essere poste in correlazione nei termini prospettati dal ricorrente.

La norma europea, invero, si rapporta testualmente all’art. 4, par. 2, lett. m), Reg. CE 1346/2000 e deroga a quella sola disposizione. Non è ipotizzabile un rapporto di specialità verso la norma nazionale, perché ai sensi dell’art. 288 TFUE il regolamento ha portata generale e diretta applicabilità e non può introdurre in via particolare un’eccezione a una regola di un singolo Stato membro.

Le due disposizioni operano quindi su piani distinti e complementari. L’art. 13 fonda l’onere probatorio del beneficiario dell’atto; l’art. 14 regola la conoscenza della legge straniera, una volta acclarata la legge nazionale applicabile secondo le regole eurounitarie.

La Corte richiama la giurisprudenza dell’Unione: la sentenza della Corte di giustizia del 22 aprile 2021, n. 73, che ha qualificato l’art. 13 come deroga da interpretare restrittivamente, e la sentenza C-310/14 del 15 ottobre 2015, secondo cui è ostativa a ogni interpretazione estensiva la tesi che consenta al beneficiario di sottrarsi alla lex fori concursus eccependo in modo meramente astratto il carattere non impugnabile dell’atto. Ne consegue che il beneficiario deve provare, sulla concreta fattispecie, che l’atto non è revocabile secondo la legge applicabile al momento in cui è stato posto in essere.

Il secondo motivo è inammissibile. La Corte d’appello aveva fondato la decisione su una pluralità di ragioni autonome: l’inammissibilità delle contestazioni perché non oggetto di specifica allegazione in primo grado e la genericità dell’istanza istruttoria. L’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende la censura priva di interesse, non potendo in alcun caso condurre all’annullamento della sentenza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con la richiesta risarcitoria ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. disattesa per difetto di mala fede o colpa grave.

Nota della Redazione

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