Responsabilità da reato per sottrazione di bene pignorato e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. III n. 16515 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per la sottrazione di un bene pignorato, l’accertamento della riferibilità dell’asportazione a una società può fondarsi su elementi indiziari gravi e concordanti, ancorché l’autore materiale non sia compiutamente identificato. Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, non è mai in re ipsa: spetta al danneggiato allegare e provare il pregiudizio concreto nell’an e nel quantum, non essendo sufficiente invocare la valutazione equitativa in assenza di prova dell’utilità persa. La deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta integra censura di merito, inammissibile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

Il Fatto

Una società agricola, assegnataria di un trattore nell’ambito di una procedura esecutiva, conveniva in giudizio la società che aveva proposto opposizione di terzo, dichiarata inammissibile, e il suo legale rappresentante, chiedendo il risarcimento per la sottrazione del bene pignorato, non rinvenuto in sede di accesso dell’ufficiale giudiziario. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello, in parziale riforma, condannava la sola società al pagamento di una somma a titolo di danno emergente, escludendo la responsabilità del rappresentante e rigettando le pretese da lucro cessante e da danno morale.

Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso principale, articolato in tre motivi, mentre l’assegnataria resisteva con controricorso e ricorso incidentale, a sua volta fondato su tre motivi. La trattazione era fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è rigettato. Quanto al primo motivo, la Corte esclude la dedotta nullità per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: il giudice d’appello ha motivato in modo piano e adeguato, assumendo una pluralità di ragioni a sostegno della responsabilità della società e dell’esclusione di quella del suo legale rappresentante, riconducendo l’asportazione alla cerchia dei soci. La mancata compiuta identificazione dell’autore materiale non impedisce, di per sé, l’affermazione della responsabilità, quando gli elementi istruttori convergono in tal senso.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente inammissibile. La ricorrente introduce un tema eccentrico, evocando la disciplina del d.lgs. n. 231/2001, estranea alla vicenda, che non riguarda la responsabilità amministrativa delle imprese. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del giudice di merito, censurabile solo sotto il profilo della motivazione.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con cui si prospetta un profilo alternativo di responsabilità imputabile a terzi. La Corte ribadisce che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono riservati al giudice del merito, la cui scelta delle prove è insindacabile in sede di legittimità. La motivazione resta sorretta da un idoneo minimo costituzionale, non viziata da apparenza o irriducibile contrasto logico.

Il ricorso incidentale è disatteso. Quanto al lucro cessante, la Corte conferma che la valutazione equitativa e l’omnicomprensività del risarcimento possono essere invocate solo dopo aver fornito la prova del pregiudizio, mancando in atti l’allegazione degli elementi fattuali sull’utilità persa. Quanto al danno morale, si esclude ogni automatismo risarcitorio, richiamando il principio secondo cui ciascuna tipologia di danno va allegata e provata dal danneggiato (Cass. Sez. 3 n. 23469 del 2018): la Corte territoriale non ha negato il ristoro solo per la mancata detenzione del bene, ma perché nulla era stato allegato.

In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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