Sindacato delle Sezioni Unite sul giudice amministrativo per limiti esterni di giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 26301 del 28.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., è circoscritto al solo difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende alle asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, che attengano al modo di esercizio della giurisdizione speciale. La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, derivante da una dedotta errata interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non integra eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione, poiché l’interpretazione delle norme costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. Non è impugnabile con ricorso alle Sezioni Unite, sotto il profilo dell’omessa condanna alle spese, la sentenza del Consiglio di Stato, trattandosi di censura che investe la correttezza dell’esercizio e non i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali.

Il Fatto

La ricorrente, magistrato della Corte dei Conti, ha proposto domanda risarcitoria nei confronti della Corte dei Conti, deducendo un presunto comportamento di mobbing posto in essere da colleghi funzionalmente sovraordinati e da personale amministrativo. Il TAR Lazio ha rigettato la domanda per difetto di prova delle condotte persecutorie; il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3982/2024, ha confermato il rigetto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, dolendosi anche della compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno scrutinato il primo motivo, che tentava di estendere il sindacato sul Consiglio di Stato oltre i limiti dell’eccesso o del diniego di giurisdizione, invocando un precedente nomofilattico reso in fattispecie del tutto diversa. La pronuncia richiamata configurava rifiuto di giurisdizione perché il giudice amministrativo aveva estromesso dal giudizio gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi, precludendo loro la tutela giurisdizionale.

Nel caso in esame la situazione è diversa: la pretesa sostanziale è stata disattesa nel merito per la mancata prova di un danno risarcibile, con conseguente insussistenza dei presupposti fattuali della condotta persecutoria. Al più sarebbe configurabile un error in procedendo o in iudicando, interno ai limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

Il secondo e il terzo motivo, scrutinati congiuntamente, denunciavano l’omesso approfondimento istruttorio e la violazione degli artt. 1227, 2697 e 2087 c.c., nonché del d.lgs. n. 81 del 2008. Tali censure attengono all’interpretazione della legge sostanziale e processuale e non ai limiti esterni della giurisdizione, sicché risultano estranee all’art. 111, ottavo comma, Cost. La Corte ha ribadito che la dedotta erronea interpretazione delle norme non concretizza eccesso di potere giurisdizionale.

La censura di motivazione omessa e contraddittoria, proposta ai sensi del risalente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è inoltre inammissibile perché le doglianze si risolvono in una richiesta di diverso apprezzamento delle risultanze di causa.

Quanto al quarto motivo, relativo alla compensazione delle spese, la Corte ha rilevato che il Consiglio di Stato non ha invocato la soccombenza reciproca ma le peculiarità della fattispecie. La doglianza è comunque estranea al sindacato delle Sezioni Unite, poiché investe la correttezza dell’esercizio delle attribuzioni e non i limiti esterni della giurisdizione.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di Euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di ulteriori Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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