Revocazione ex art. 391-bis inammissibile se l’errore di fatto è solo prospettato (Cass. civ. Sez. III n. 3373 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., proposto avverso le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 dell’art. 395 cod. proc. civ., è inammissibile quando il preteso errore di fatto sia costruito addebitando al provvedimento impugnato un’affermazione che esso non contiene. L’errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia effettivamente assunto a fondamento della decisione un fatto decisivo, la cui verità sia incontestabilmente esclusa da atti o documenti di causa. Se la censura prospetta un errore diverso da quello realmente compiuto, il vizio denunciato è solo ipotetico e il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
Due società, entrambe in liquidazione, chiedono la revocazione di un’ordinanza di questa Corte che aveva rigettato il loro ricorso per cassazione. Quella pronuncia aveva confermato, quale giudice del rinvio, la decisione con cui la Corte d’appello aveva accolto l’azione revocatoria diretta a dichiarare inefficace il contratto con cui una delle società aveva trasferito a una società collegata la proprietà di alcuni terreni.
Nel primo ricorso per cassazione le odierne ricorrenti avevano lamentato l’illegittimità della dichiarazione di contumacia in appello, per asserita carenza di valida rappresentanza delle società. La Corte aveva respinto quei ricorsi, riconoscendo l’ultrattività del mandato conferito al difensore nella precedente fase. Avverso tale ordinanza le società propongono ora ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo l’esistenza di un errore di fatto.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia, ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., un errore revocatorio, perché da nessuno degli atti di causa risulterebbe che le odierne ricorrenti fossero costituite nel precedente giudizio di legittimità.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il vizio, osserva, è prospettato attribuendo all’ordinanza impugnata l’affermazione di un fatto — la costituzione dei difensori nel precedente giudizio avanti alla Suprema Corte — che quella pronuncia non ha mai compiuto. L’ordinanza, infatti, aveva piuttosto alluso alla presenza dei difensori nel giudizio di appello che aveva determinato il primo ricorso per cassazione, richiamando un mandato ultrattivo idoneo ad abilitarli a costituirsi nel giudizio di rinvio.
Il preteso errore di fatto risulta quindi predicato con riferimento a un fatto processuale che il provvedimento impugnato non ha affermato. La censura, costruita su un’inesatta rappresentazione del contenuto della decisione, non integra il vizio revocatorio dedotto.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, con condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate come da dispositivo, e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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