Inammissibile il ricorso privo della sommaria esposizione dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 9478 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione previsto dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. impone al ricorrente di esporre i fatti di causa in modo sufficiente a dare alla Corte una cognizione chiara e completa del fatto sostanziale e di quello processuale, senza necessità di attingere ad altre fonti o alla sentenza impugnata. In materia di opposizioni esecutive, l’omessa indicazione dei litisconsorti necessari, e segnatamente del terzo pignorato, integra autonoma causa di inammissibilità, non essendo consentito rimettere la causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio quando l’identità dei litisconsorti resti incerta. Il vizio di contenuto-forma deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere sanato dalla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Ai fini della specificità dei motivi, il ricorso deve inoltre cogliere l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La ricorrente era intervenuta, quale creditrice munita di titolo di formazione giudiziale, in un procedimento di espropriazione presso terzi promosso da altro creditore nei confronti di una società. Quest’ultima aveva proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., in relazione a tale intervento.
Il giudice di pace, ritenendo estinto per pagamento il credito posto a base dell’intervento, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese. Il Tribunale di Roma aveva confermato la decisione. La ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 115, 116 e 91 cod. proc. civ. e omessa valutazione di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto pregiudiziale e assorbente il rilievo della radicale inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali.
Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non presentava il contenuto minimo richiesto. In primo luogo mancava l’indicazione del terzo pignorato: per costante orientamento, l’omessa indicazione dei litisconsorti necessari è di per sé causa di inammissibilità, non essendo possibile rimettere la causa al primo giudice quando l’identità dei litisconsorti resti incerta. Tale indicazione, contenuta solo nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non vale a sanare l’originario vizio di contenuto-forma.
Mancava inoltre ogni richiamo alle vicende del processo esecutivo, con riferimento al credito posto a base del pignoramento, alla dichiarazione di quantità del terzo, agli eventuali interventi di altri creditori e al contenuto dell’atto di intervento, in violazione anche dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. La Corte ha aggiunto, in ogni caso, che le censure non coglievano l’effettiva ratio decidendi.
Il Tribunale aveva interpretato la cessazione della materia del contendere come sostanziale riconoscimento della fondatezza dell’opposizione, essendo il credito integralmente estinto, con conseguente venir meno del diritto di procedere a esecuzione forzata. Le spese di precetto non sono riconoscibili come spese di esecuzione ex art. 95 cod. proc. civ., trattandosi di spesa superflua per l’intervenuto. L’estinzione del credito, anche se sopravvenuta al pignoramento o all’intervento, legittima comunque l’opposizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con i conseguenti obblighi in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
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