Decreto di liquidazione del CTU non modificabile d’ufficio dal giudice (Cass. civ. Sez. II n. 313 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione del compenso in favore dell’ausiliario del giudice ha natura giurisdizionale e non amministrativa, è idoneo al giudicato e non è revocabile né modificabile d’ufficio, poiché il giudice che lo emette consuma il proprio potere decisorio. Il provvedimento di rettifica successivo, adottato dallo stesso giudice con modalità di autotutela tipiche dell’azione amministrativa, è emesso in carenza di potere. L’opposizione avverso il decreto di liquidazione, prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto originario; l’opposizione tardiva è inammissibile.
Il Fatto
La vicenda origina dall’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi corrisposti a un CTU incaricato di quantificare il danno in un giudizio di responsabilità contro l’ex amministratore di una società fallita.
Il giudice designato aveva liquidato il compenso con decreto del 23.11.2013. In seguito ad alcune contestazioni, con ordinanza del 25.3.2014 il Tribunale aveva confermato quel provvedimento, correggendone la motivazione. Gli eredi dell’amministratore proposero opposizione avverso il provvedimento successivo del 25.3.2014 e il Tribunale, con ordinanza del 13.2.2018, accolse il ricorso riducendo l’importo liquidato al CTU. Avverso tale ordinanza la consulente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 702-quater cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il Tribunale rilevato la tardività dell’opposizione, proposta avverso l’ordinanza del 25.3.2014 anziché avverso il decreto originario del 23.11.2013.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio insegnamento secondo cui il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario ha natura giurisdizionale e può essere modificato solo a seguito dell’opposizione disciplinata dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. VI n. 36340 del 2021; Cass. n. 6242 del 2019; Cass. n. 1394 del 2019; Cass. n. 1887 del 2007).
Il decreto è idoneo a divenire cosa giudicata, perché regolamenta interessi protetti dall’ordinamento e si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita: il procedimento di opposizione si svolge nelle forme del rito sommario di cognizione, modello sovrapponibile, sul piano funzionale ed effettuale, al giudizio ordinario. Ne consegue che il decreto non è revocabile né modificabile d’ufficio, perché l’autorità giudiziaria che lo emette consuma il suo potere decisionale e non dispone del potere di autotutela proprio dell’azione amministrativa. Il potere di revoca sarebbe del resto incompatibile con il termine perentorio previsto dalla stessa norma per l’opposizione (Cass. Sez. II n. 9545 del 2023).
Su queste basi, il decreto del 23.11.2013 non poteva essere modificato, confermato o revocato (Cass. n. 20640 del 2017; Cass. n. 1394 del 2019; Cass. n. 22010 del 2007). L’opposizione doveva essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione; il provvedimento di rettifica del 25.3.2014 fu emesso in carenza di potere. L’opposizione avverso il decreto originario era pertanto inammissibile perché tardiva.
Il ricorso è accolto, l’ordinanza impugnata è cassata e, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., la Corte dichiara che l’opposizione non poteva essere proposta. Il secondo motivo, sul quantum, resta assorbito.
Nota della Redazione
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