Revocazione art 395 n 4 cpc non ammette modifica dei motivi originari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3852 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione, l’impugnazione straordinaria si articola in una fase rescindente, diretta a eliminare la decisione affetta dal vizio revocatorio, e in una fase rescissoria, avente ad oggetto la decisione sull’originario ricorso mediante la riproposizione degli argomenti in esso contenuti. La parte che agisce per revocazione non può modificare i contenuti dell’originario ricorso, e tale modificazione determina l’inammissibilità complessiva del ricorso. La deduzione di un vizio di nullità radicale della decisione impugnata esorbita dall’elenco tassativo dei motivi di cui all’art. 395 c.p.c., perché il carattere eccezionale del mezzo comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa in detta elencazione. Non integra errore di fatto la valutazione, ancorché erronea, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di errore di giudizio e non di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una amministrazione finanziaria, aveva agito in giudizio per accertare il demansionamento subito a seguito della cessazione dell’incarico temporaneo di responsabilità e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Dopo l’accoglimento in appello, la Cassazione aveva cassato con rinvio la decisione, affermando che la revoca della posizione organizzativa non comporta dequalificazione. Il giudice del rinvio aveva respinto il gravame e la Cassazione, con successiva ordinanza, aveva respinto il ricorso del lavoratore.
Il ricorrente ha quindi proposto revocazione avverso tale ultima ordinanza, articolando tre motivi: nullità della decisione per la composizione del collegio, nullità per asserita riperimetrazione della questione senza contraddittorio e revocazione per errore di fatto e omissione di pronuncia. L’amministrazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del controricorso, depositato a mezzo PEC con firma digitale di un avvocato diverso dal nominativo della casella. Richiamato il principio di fungibilità degli avvocati operanti all’interno dell’Avvocatura dello Stato, la quale svolge le proprie funzioni come Ufficio, la Corte ritiene irrilevante il nominativo del singolo avvocato.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente propone nella sede straordinaria due soli motivi rescissori, a fronte dei sette originariamente formulati ed esaminati dalla decisione impugnata, e tali motivi non risultano neppure coincidenti con gli originari, salvo una parziale sovrapposizione di uno di essi. La Corte afferma che la parte che agisce per revocazione non può procedere alla modifica dei contenuti dell’originario ricorso, poiché la fase rescissoria ha ad oggetto la decisione sul ricorso originario attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati.
Anche i singoli motivi sono in ogni caso inammissibili. Quanto al primo, è dedotto un ipotetico profilo di nullità della precedente decisione, non un errore di fatto: il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 c.p.c., comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa in detta elencazione ed esclude la deduzione del vizio di nullità radicale. La Corte ricorda inoltre che il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà.
Quanto al secondo motivo, si verte ancora su un profilo che esorbita dal limite dell’art. 395, n. 4), c.p.c. Il giudice di rinvio, nel valutare il perimetro della propria precedente decisione, ha interpretato il proprio giudicato rescindente, equiparato a una norma: si tratta di profilo di puro diritto, estraneo al contraddittorio di cui all’art. 101, secondo comma, c.p.c.
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che esso imputa alla precedente decisione un’errata lettura dei motivi dell’originario ricorso. L’errore revocatorio è configurabile solo quando la Corte sia giudice del fatto e incorra in errore meramente percettivo. Non è idonea a integrarlo la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte, trattandosi di errore di giudizio e non di fatto. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.