Spese di lite riliquidabili d’ufficio in sede di rinvio anche senza istanza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23654 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice deve provvedere d’ufficio alla regolamentazione delle spese di lite, a prescindere da esplicita istanza di parte, poiché la rifusione delle spese costituisce componente accessoria della domanda principale. L’unico limite è ravvisabile nella espressa rinuncia alle spese, manifestata con volontà contraria. La pronuncia di cassazione con rinvio travolge integralmente la statuizione sulle spese, sicché il giudice del rinvio deve riliquidare le spese di tutti i gradi in base all’esito del giudizio rescissorio. Il contegno del danneggiato può essere valorizzato nell’ambito della valutazione equitativa del danno, senza integrare gli estremi del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.
Il Fatto
Il lavoratore, dirigente di una società di telecomunicazioni, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento subito dal 1997. Il tribunale aveva parzialmente accolto la domanda; la corte d’appello, in sede di rinvio, aveva limitato la liquidazione al 33% delle retribuzioni percepite sino al settembre 2005, respingendo ogni altra domanda e compensando per metà le spese.
L’erede del lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi della riduzione risarcitoria operata valorizzando l’inerzia del danneggiato e del regolamento delle spese limitato ai soli gradi di cassazione e di rinvio. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità per decadenza ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.: il termine semestrale scadeva di domenica e, per effetto dell’art. 155 cod. proc. civ., era prorogato di diritto al lunedì successivo.
I primi due motivi, scrutinati congiuntamente, sono infondati. La corte d’appello non ha accolto un’eccezione di concorso di colpa del danneggiato, ma ha soltanto valorizzato il contegno della parte nell’ambito della valutazione equitativa del danno, fondata su una pluralità di criteri. Ne deriva che, in presenza di un giudizio equitativo articolato su più criteri, non è dato censurare il peso attribuito al singolo criterio quando la valutazione finale resti inalterata in base ad altri criteri correttamente individuati.
La Corte esclude inoltre la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché l’omessa valutazione di un fatto probatorio non sussiste quando i fatti cui esso si riferisce siano stati comunque esaminati. La quantificazione potrebbe essere sorretta in via equitativa dai rimanenti criteri, cosicché la considerazione censurata resta argomentazione ultronea, non idonea a sorreggere la decisione, e come tale non censurabile in sede di legittimità.
È invece fondato il terzo motivo. La condanna alle spese è consequenziale e accessoria e può essere emessa d’ufficio, anche in mancanza di richiesta della parte vittoriosa, salvo che questa abbia manifestato espressa volontà contraria. L’ordinanza con cui la Corte aveva cassato la precedente sentenza aveva travolto integralmente la pronuncia di appello anche in relazione alle spese, rimettendo al giudice del rinvio la loro liquidazione per l’intero giudizio. La corte territoriale doveva pertanto riliquidare le spese di tutti i gradi in base all’esito del giudizio di rinvio.
La sentenza è quindi cassata sul motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con integrale riliquidazione delle spese dei gradi intercorsi, poste per metà a carico della società ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. per il parziale accoglimento, e per il residuo a carico della stessa in base all’esito complessivo del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.