Mansioni equivalenti nell’area e differenze retributive nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3854 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di classificazione del personale non dirigente degli enti pubblici non economici introdotto dal CCNL 2006/2009, articolato per aree, si considerano mansioni superiori solo quelle proprie dell’area immediatamente superiore; all’interno della stessa area tutte le mansioni sono equivalenti e parimenti esigibili. Ne consegue che l’assegnazione di un livello economico superiore nell’ambito della medesima area configura una mera progressione economica e non implica lo svolgimento di mansioni di contenuto diverso, né fonda il diritto a differenze retributive. Il datore di lavoro non è pertanto gravato dell’onere di provare il mancato svolgimento di mansioni superiori in un periodo in cui l’attribuzione del livello economico superiore non era operativa, poiché l’annullamento in autotutela della relativa determina ne travolge gli effetti, rendendo priva di titolo la pretesa restitutoria.

Il Fatto

Un dipendente dell’I.N.P.S., inquadrato nel livello economico C2, partecipava a una selezione interna per la copertura di posti di categoria C3 con decorrenza 31.12.2006. Proclamato vincitore con determina del 21.9.2009, vedeva in seguito modificata la graduatoria per effetto dell’impugnazione di altri concorrenti; con successiva determina del 7.11.2011 il livello superiore gli veniva negato, per essergli poi riassegnato, con nuova determina del 22.11.2011, a decorrere dal 31.12.2009.

Il lavoratore adiva quindi il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l’inquadramento in categoria C3 dal 31.12.2006 e la restituzione delle somme recuperate sulle maggiori retribuzioni versate. Il Tribunale respingeva la domanda di inquadramento ma accoglieva quella di condanna alla restituzione; la Corte d’Appello di Lecce respingeva l’impugnazione dell’Istituto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione del CCNL 2006/2009 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, sull’errata distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. e sulla falsa applicazione dell’art. 2126 c.c. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di inquadramento dal 31.12.2006, ma ha riconosciuto al lavoratore la maggiore retribuzione dalla stessa decorrenza, sul presupposto dello svolgimento di mansioni di maggior impegno e rilievo. Questo ragionamento rivela una contraddizione, perché, una volta accertata la legittimità dell’operato dell’Istituto, il diritto a una retribuzione maggiore poteva derivare solo dallo svolgimento effettivo di mansioni diverse, per le quali il contratto collettivo preveda un trattamento economico superiore.

La Corte rileva un duplice errore. Sul piano giuridico, il CCNL 2006/2009 considera mansioni superiori soltanto quelle proprie dell’area immediatamente superiore, mentre all’interno dell’area tutte le mansioni sono considerate equivalenti. La declaratoria delle aree allegata al contratto descrive le specifiche e i contenuti professionali per l’accesso a ciascuna area, superando le precedenti diversificazioni interne: nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche e non implicano una diversità di contenuto delle mansioni. Il riferimento è alla lettura già offerta da Cass. n. 21485/2020.

In questa prospettiva la tornata contrattuale ha anticipato la riscrittura dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 operata dal d.lgs. n. 150 del 2009, che assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza delle mansioni nell’ambito dell’area di inquadramento, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi e senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente; nel pubblico impiego non è applicabile l’art. 2103 c.c., come già affermato da Cass. nn. 11503/2022 e 29624/2019. È dunque erroneo assimilare la progressione nell’area allo svolgimento di mansioni di maggior livello professionale, gravando il datore di lavoro di un onere probatorio relativo a fatti privi di rilevanza.

Sul piano logico, la Corte osserva che la data del 31.12.2006 è puramente virtuale, derivando la sua rilevanza solo dalla decorrenza retroattiva fissata nel bando. Una presunzione di svolgimento di mansioni superiori sarebbe stata comunque irrazionale, perché riferita a un ambito cronologico anteriore all’assegnazione del livello economico superiore e persino alla data di indizione della procedura selettiva.

La Corte richiama infine il principio per cui l’annullamento in autotutela travolge tutti gli atti conseguenti: se ciò avviene con riferimento a una selezione, si determina la nullità originaria, rilevabile anche d’ufficio, del contratto di lavoro stipulato in esito alla procedura, come affermato da Cass. n. 1307/2022. Venuta meno la determina attributiva del livello C3 dal 31.12.2006, il lavoratore non ha titolo a pretendere differenze retributive per le mansioni svolte fino al 31.12.2009.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito, con rigetto della domanda restitutoria; le spese dell’intero processo sono compensate.

Nota della Redazione

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