Revocazione della confisca di prevenzione: qualificazione e limiti probatori (Cass. pen. Sez. VI n. 2843 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui si deduce il difetto originario di un presupposto della confisca di prevenzione disposta nella vigenza del d.lgs. n. 159 del 2011 va qualificata come revocazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non come incidente di esecuzione. Ne consegue che la domanda è inammissibile quando non sia corredata da procura speciale al difensore e quando sia proposta oltre il termine di sei mesi dalla scoperta della prova. È inoltre inammissibile, per genericità, il motivo che ometta di confrontarsi con gli assorbenti rilievi della decisione impugnata e che non illustri il concreto interesse del ricorrente rispetto alla titolarità formale del bene.

Il Fatto

La vicenda riguarda un immobile attinto da confisca di prevenzione, disposta nei confronti del proposto e divenuta definitiva a seguito di una sentenza della Corte di cassazione del 30 settembre 2020. Il proposto e i figli hanno dapprima proposto istanza di revocazione, deducendo l’omessa valutazione della risalenza della provvista utilizzata per l’acquisto del bene ad epoca anteriore all’inizio della pericolosità sociale; quell’istanza è stata dichiarata inammissibile con provvedimento definitivo, a seguito di una successiva sentenza della Corte di cassazione del 7 febbraio 2023.

Due dei figli hanno quindi investito il Tribunale di Milano di una nuova istanza, qualificata come incidente di esecuzione e fondata sulla medesima omessa valutazione documentale. Il Tribunale ha riqualificato la domanda come richiesta di revocazione, ha dichiarato la propria incompetenza e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Brescia, che ha condiviso la qualificazione e ha dichiarato l’istanza inammissibile. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della corretta qualificazione dell’istanza. Il Collegio osserva che si tratta di una confisca disposta a seguito di proposta presentata nella vigenza del d.lgs. n. 159 del 2011 e di una domanda volta a dimostrare il difetto originario di uno dei presupposti della misura di prevenzione patrimoniale, ovvero la legittima provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto del bene. La qualificazione operata dai giudici di merito come domanda di revocazione è pertanto corretta, in linea con Sez. U n. 3513 del 16.12.2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474.

Su questa base il primo motivo, che censurava la riqualificazione, è dichiarato generico e manifestamente infondato. Il percorso argomentativo valorizza il dato normativo: la fattispecie rientra nell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, con i relativi presupposti e termini, non nel diverso schema dell’incidente di esecuzione.

Il secondo motivo è parimenti generico. I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla prova decisiva relativa alla legittima provenienza delle risorse economiche, ma non illustrano il proprio concreto interesse, avuto riguardo alla eventuale titolarità formale del bene confiscato, e non si confrontano criticamente con il contenuto della decisione impugnata. In particolare, restano non contestati i due assorbenti rilievi della Corte territoriale: la mancata allegazione della procura speciale e la tardività dell’istanza, proposta oltre i sei mesi dalla scoperta della prova.

Il Collegio richiama inoltre una propria precedente decisione, la sentenza n. 14248 del 7.2.2023, con cui erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti, tra gli altri, dagli odierni ricorrenti nell’ambito di un precedente procedimento di revocazione. In quella sede si era rilevato che l’immobile risultava formalmente intestato a un terzo, ritenuto intestatario fittizio, e che la questione, riproposta anche con l’istanza in esame, era stata già valutata nel giudizio principale che aveva condotto alla confisca.

All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che abbiano proposto i ricorsi senza colpa, secondo il principio espresso da Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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