Inesigibile il conto giudiziale per i beni in mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 132 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, configurabile solo in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il discrimine tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”. Il mero obbligo di vigilanza grava sui dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, per la sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso. Ove il conto si riduca a una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente, difetta l’obbligo di resa e il giudizio di conto è improcedibile.

Il Fatto

Il conto giudiziale riguardava beni mobili di pertinenza di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il dipendente, qualificato consegnatario, aveva presentato il conto relativo al presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Il Magistrato istruttore, nella propria relazione, dubitava della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale depositava conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. La questione giungeva così al Collegio per la verifica della sussistenza dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o “materie” per le quali il consegnatario abbia un debito di custodia. Si tratta, al contrario, di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente locale.

Siffatti beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e appaiono esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, in forza di canoni consolidati nella pluriennale giurisprudenza contabile. Il Collegio richiama, ex multis, Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017.

L’elemento tassativo e ineludibile che costituisce lo spartiacque tra le due posizioni deve individuarsi esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti addetti alle articolazioni funzionali, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.

Nel caso concreto il Collegio rileva la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza, dalla disamina degli atti di causa, di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”. Venendo in rilievo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale dell’ente, il giudizio è dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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