Conto giudiziale carente degli elementi essenziali è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 88 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto dell’agente contabile della riscossione che ometta la colonna degli importi riscossi e quella degli estremi delle ricevute di riscossione non contiene gli elementi essenziali richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924. Difetta, pertanto, la qualifica dell’atto quale rendiconto e, a maggior ragione, quale conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio di conto. Il giudizio è inammissibile, con obbligo per l’agente contabile di depositare il conto nelle forme rituali. La difformità dal modello 21 del d.p.r. n. 194/1996 rileva solo in quanto la carenza investa gli elementi minimi previsti dalla legge di contabilità.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un Comune, relativo agli incassi della piscina comunale per l’esercizio finanziario 2022. Il magistrato relatore ha depositato una relazione di irregolarità, rilevando che il conto non era stato redatto in conformità al modello 21 del d.p.r. n. 194/1996: mancavano la colonna degli importi riscossi e quella degli estremi delle ricevute di riscossione. Erano invece indicati gli estremi delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi, ed era presente la parifica del conto.

Il Pubblico Ministero, all’udienza, ha rilevato la serialità delle irregolarità e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del conto, con condanna dell’agente contabile alla ripresentazione, rimettendosi al Collegio per le spese. La questione è giunta così alla Sezione giurisdizionale per la verifica preliminare di ammissibilità del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996. Per l’economo è previsto il modello 23; per l’agente contabile della riscossione il modello 21. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione, i versamenti in Tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le eventuali note.

Nel conto in esame difetta ogni indicazione relativa alla colonna degli importi riscossi e a quella degli estremi delle ricevute di riscossione. Tali elementi sono richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 del TUEL, e dall’art. 116 del regolamento di contabilità comunale.

La Corte richiama il principio secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 risponde alle finalità cui è preordinato. In tal caso può essere qualificato conto giudiziale, con incardinamento del relativo giudizio.

Nella specie la conclusione è opposta. La mancanza dell’elemento essenziale della colonna degli importi riscossi e di quella degli estremi delle ricevute non consente la qualifica dell’atto quale rendiconto, né quale conto giudiziale. Non è dunque ammissibile un giudizio di conto su un atto erroneamente qualificato tale.

Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il giudizio, con obbligo per l’agente contabile di depositare il conto nelle forme rituali. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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