Revocazione contabile inammissibile per pec inviata a indirizzo errato (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 9 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione nel processo contabile, il ricorso trasmesso via posta elettronica certificata ad indirizzo errato o inesistente per errore di battitura, nell’ultimo giorno utile, non integra un’ipotesi di rimessione in termini. L’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. richiede la prova che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte, e l’erronea digitazione dell’indirizzo pec, pur umanamente comprensibile, costituisce distrazione del difensore. La mancata verifica della ricevuta di consegna o di mancata consegna, pressoché immediata, consolida l’imputabilità dell’errore. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 202, lett. f), cod. giust. cont. e l’assorbimento di ogni ulteriore questione.

Il Fatto

Con precedente pronuncia la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti, accogliendo in parte l’appello della Procura regionale, aveva condannato il ricorrente, già componente del collegio dei revisori di un ente locale, al pagamento di una sanzione pecuniaria e all’applicazione della misura interdittiva di cui all’art. 248, comma 5-bis, TUEL.

Avverso quella decisione il condannato proponeva ricorso per revocazione ex art. 202, lett. f), cod. giust. cont., deducendo l’errore di fatto e lamentando la mancata pronuncia su tre questioni. Sopravvenuta la notizia che il ricorso era stato inviato ad un indirizzo pec errato per un mero errore di battitura, il difensore chiedeva la rimessione in termini. La Procura generale eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità per inosservanza del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 178, comma 1, cod. giust. cont.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’ordine logico imposto dall’art. 101, secondo comma, cod. giust. cont., che impone di esaminare anzitutto le questioni pregiudiziali e preliminari. Il thema decidendum si concentra pertanto sull’ammissibilità del ricorso, valutata alla luce dell’istanza di rimessione in termini e della censura dell’attore pubblico.

Il ricorso risulta trasmesso via pec, nell’ultimo giorno utile, ad un indirizzo errato o inesistente a causa di un evidente errore di battitura. La richiesta di rimessione in termini non può, pertanto, trovare accoglimento.

La Corte richiama l’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., che consente alla parte di dimostrare di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile. I presupposti dell’istituto sono tre: il mancato rispetto di un termine perentorio, il conseguente verificarsi della decadenza e la prova della non imputabilità alla parte.

Nel caso concreto l’erronea digitazione dell’indirizzo pec, pur umanamente comprensibile, resta imputabile a distrazione o disattenzione della parte. La dedotta mancata ricezione del messaggio attestante la mancata consegna per destinatario non valido non è, inoltre, dimostrabile, trattandosi di prova negativa, tendenzialmente impossibile da fornire e generalmente non ammessa in sede processuale.

La Corte osserva infine che la ricevuta di consegna o di mancata consegna è pressoché immediata: la mancata verifica per dieci giorni non trova giustificazione. Dichiarata l’inammissibilità, ogni altra questione resta assorbita, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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