Cessata materia del contendere per intervenuta riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 75 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento richiesto con il ricorso integra il venir meno dell’interesse alla decisione e determina la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Il riconoscimento in via amministrativa dei benefici di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 esaurisce la pretesa dedotta in giudizio, restando alla Corte il solo accertamento dell’intervenuta satisfazione. La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una decisione di merito, che presuppone l’accertamento dell’avvenuta liquidazione e non una pronuncia di rito. La compensazione delle spese di lite consegue alla natura satisfattiva dell’adempimento intervenuto in pendenza del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha adito la Corte dei conti chiedendo il ricalcolo della pensione con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e della conseguente aliquota fissa del 44%. L’INPS si è costituito in giudizio rappresentando di avere già rideterminato la pensione ai sensi della circolare n. 199/2021, riconoscendo i benefici invocati e applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per gli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995, con decorrenza degli interessi e liquidazione su rata di agosto 2022. L’Istituto ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
All’udienza, il difensore del ricorrente ha aderito a tale conclusione, chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, mentre il difensore dell’amministrazione ha confermato l’avvenuta liquidazione di quanto richiesto. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Giudice Unico delle pensioni attiene agli effetti processuali del sopravvenuto adempimento dell’Istituto previdenziale nel corso del giudizio. Il thema decidendum concerneva l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva del trattamento pensionistico.
La Corte rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica oggetto della domanda è stata liquidata. L’accertamento è condotto sul dato obiettivo dell’intervenuta rideterminazione, senza necessità di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa originaria.
Il venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stata la pretesa soddisfatta in via amministrativa, preclude una pronuncia di merito sulla domanda. Ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere, che il giudice qualifica espressamente come causa di estinzione del giudizio.
Sul piano delle spese, la Corte dispone la compensazione tra le parti, in coerenza con la natura satisfattiva dell’adempimento intervenuto in pendenza del processo. Nulla è liquidato per le spese di giudizio.
Il dispositivo dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giustizia, demandando alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.