Inappellabilità delle questioni di fatto in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 92 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica l’appello dinanzi alla Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti è limitato, ex art. 170 c.g.c., alle sole questioni di diritto, ossia quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Le questioni medico-legali e le valutazioni sulla dinamica del sinistro sono parificate dal legislatore a questioni di fatto e possono essere dedotte in appello esclusivamente ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente, perplessa o logicamente inconciliabile. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge solo in tali ipotesi. Non configura, invece, vizio di motivazione la mancata menzione di tutta la documentazione esaminata o la limitazione della motivazione ai soli aspetti rilevanti per la decisione, rientrando ciò nella discrezionalità espositiva del giudicante.

Il Fatto

Due eredi di un Assistente Capo della Polizia di Stato, deceduto in un incidente stradale mentre si recava al lavoro, hanno agito dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata indiretta. Il decesso era avvenuto dopo che il dipendente, in sella al proprio motociclo, aveva perso il controllo del mezzo su un tratto curvilineo, urtando un palo della pubblica illuminazione.

La Commissione Medica Ospedaliera aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, ma la Commissione di verifica delle cause di servizio e, successivamente, il Ministero dell’Interno avevano negato il riconoscimento, valorizzando una presunta condotta di guida non adeguata. Il Giudice monocratico delle pensioni, con sentenza n. 527/2023, ha respinto il ricorso. Le eredi hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS e dal Ministero dell’Interno, secondo cui il gravame investirebbe una questione di mero fatto. Il Collegio richiama l’art. 170 c.g.c., che limita i motivi di appello in materia pensionistica alle sole questioni di diritto.

Per distinguere i motivi di diritto da quelli di fatto, la Corte si rifà alle Sezioni riunite n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000: i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; rientrano tra essi i vizi che comportino nullità della sentenza o del processo; il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la motivazione manchi in modo assoluto o sia apparente.

Secondo consolidata giurisprudenza contabile richiamata dalla Sezione (Sez. App. Sicilia n. 191/2018, Sez. II/A n. 1200/2016 e n. 8/2019, Sez. III/A n. 319/2022), il vizio di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge solo quando si traduca in radicale assenza della stessa, in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, o in ragioni logicamente inconciliabili o perplesse.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure abbia compiutamente indicato gli elementi di prova, sottoponendo ad adeguata disamina il rapporto della Polizia municipale. Da esso emerge che il manto stradale era buono, la visibilità buona e non vi erano tracce di altri veicoli. Il Giudice ha dunque desunto una condotta imprudente, quale fattore interruttivo del nesso di causalità.

La Corte ritiene infondate le censure dell’appellante, che contestano il convincimento del giudice di merito, e conferma che l’impianto motivazionale è completo ed esente dai vizi denunciati. La perizia di parte, ad avviso del Collegio, non era comunque idonea a elidere il fattore dirimente. L’appello va pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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