Revocazione contabile per prove dichiarate false dopo l’assoluzione penale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 12 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, la revocazione della sentenza contabile è ammissibile, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lettera c), del c.g.c., quando il giudizio sia stato fondato su prove successivamente riconosciute o dichiarate false. Ove sussista una totale sovrapposizione tra i fatti materiali posti a fondamento dell’azione penale e quelli posti a base dell’azione contabile, l’assoluzione definitiva per non aver commesso i fatti, pur non vincolando il giudice contabile, priva di sostegno probatorio l’addebito erariale. Resta fermo il principio di autonomia tra giurisdizione penale e contabile; tuttavia, quando il materiale probatorio sia identico e non residuino elementi autonomi di danno, la condanna deve essere revocata con restituzione delle somme versate e interessi legali.
Il Fatto
Un ufficiale della Guardia di Finanza veniva convenuto in giudizio dalla Procura regionale per un presunto danno erariale. La Sezione giurisdizionale regionale lo condannava al risarcimento, per la sola voce di danno da disservizio, in misura ridotta rispetto alla contestazione originaria.
La sentenza di appello confermava la condanna; un primo ricorso per revocazione rideterminava ulteriormente l’importo. Nel frattempo, in sede penale, la Corte di Appello lo assolveva con formula piena, con pronuncia divenuta definitiva. L’interessato proponeva quindi nuova revocazione della sentenza contabile di appello, deducendo la falsità delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento della condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità del rimedio. Il ricorrente invocava le lettere c) e d) dell’art. 202 c.g.c. La Procura generale eccepiva la tardività quanto alla lettera d), sostenendo che il termine decorresse da altra sentenza divenuta definitiva in data anteriore. La Corte respinge l’eccezione, rilevando che il termine di sessanta giorni decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria, rispetto al quale il ricorso risulta tempestivo.
Sul merito, la Corte ricostruisce la disciplina della revocazione straordinaria e il rapporto con l’art. 395, n. 2, c.p.c. Richiama il principio secondo cui la prova falsa rileva quando sia dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, con aperture per il caso di riconoscimento della falsità da parte del soggetto che ne ha tratto vantaggio. Muovendo da questi approdi, esamina la vicenda contabile analoga già decisa in senso conforme.
Il passaggio decisivo è la verifica del rapporto tra giurisdizioni. La Corte ribadisce l’autonomia dell’accertamento contabile, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Riunite; gli atti penali, una volta acquisiti, divengono atti del giudizio contabile. Tuttavia, nel caso concreto, rileva una completa identità dei fatti materiali e l’assenza di ulteriori elementi istruttori offerti dalla Procura.
Le dichiarazioni accusatorie, ritenute inattendibili e ideologicamente false dal giudice penale, costituivano l’unico supporto dell’addebito. Il Collegio conclude che la materialità dei fatti contestati non può dirsi realizzata e che non residuano profili di responsabilità erariale. In fase rescindente le censure sono fondate; in fase rescissoria, accolto il ricorso, la sentenza è annullata, con rigetto della domanda risarcitoria e obbligo di restituzione delle somme versate, maggiorate degli interessi legali. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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