Premi legati alla sola presenza in servizio: responsabilità del dirigente (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 67 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I premi collegati alla performance individuale e organizzativa non possono essere erogati in maniera indifferenziata né sulla base di automatismi, e in particolare non possono essere ancorati alla sola presenza in servizio del dipendente. L’art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, nel quadro della riforma c.d. Brunetta, impone la preventiva misurazione e valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi programmati. Il dirigente che firmi il consuntivo di progetto e le schede individuali adeguandosi a una prassi interna contra legem, consolidata negli anni, risponde del danno erariale per colpa grave, non rilevando l’utilizzo di un software di calcolo né la brevità dell’incarico. La modifica puramente formale dei prospetti, diretta ad aggirare il controllo dell’OIV, integra l’elemento soggettivo della colpa cosciente.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la dirigente di un Settore di Polizia Municipale di un Comune, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 22.392,15 in favore dell’Ente locale, oltre rivalutazione, interessi e spese. La posta di danno derivava dall’erogazione di somme a titolo di indennità per turni festivi e notturni, liquidate con i fondi destinati ai premi di produttività e di performance organizzativa.
L’istruttoria era stata avviata su notitia damni presentata dal nuovo Comandante della Polizia Municipale, concernente emolumenti corrisposti dal 2015 al 2018. Per gli anni 2017 e 2018 la pretesa è stata contestata al 50% ai firmatari dei piani di lavoro e, per la restante metà, a sedici agenti, le cui posizioni sono state archiviate in sede istruttoria. I premi del 2015 e 2016 non sono stati contestati per intervenuta prescrizione. La posizione di altro dirigente è stata definita con rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso la prima censura della Procura, relativa alla pretesa incompetenza della convenuta. Dagli atti emerge che la dirigente ha retto il Settore della Polizia Municipale dal 04/04/2018 al 01/11/2018, in sostituzione della precedente titolare collocata in quiescenza, ed era quindi pienamente legittimata a valutare le performance degli agenti nel periodo di riferimento. Il nominativo erroneamente indicato in due documenti di consuntivo non vale a smentire i decreti sindacali e le delibere di Giunta.
È stata invece accolta la seconda prospettazione. Il Collegio ha ricostruito il ciclo della performance dell’Ente, dal DUP al PEG-PDP, fino alla relazione validata dall’OIV, e ha rilevato che gli importi liquidati corrispondono al centesimo alla sommatoria dei prospetti delle presenze: euro 30 per ogni domenica lavorata, euro 100 per le festività speciali, euro 30 per i turni notturni, oltre a quote per festivi infrasettimanali e arretrati.
La colonna “percentuale di impegno”, aggiunta al prospetto predisposto dai collaboratori, è risultata un mero artificio matematico, ricavato dalla proporzione tra la quota individuale e il totale del fondo. Nessuno ha misurato gli indicatori di risultato del progetto-obiettivo “attività di vigilanza in turno serale”, previsti dal PEG-PDP. La durata del progetto era limitata a giugno-settembre 2018, mentre le attività considerate coprono l’intero anno.
Il Collegio ha inoltre osservato che gli altri progetti-obiettivo richiamati dalla difesa erano inattuati o realizzati solo in parte, sicché il budget definitivo del Settore avrebbe dovuto essere ridotto o annullato. L’art. 45, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e l’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 rendono il dirigente responsabile dell’attribuzione dei trattamenti accessori, con conseguente irrilevanza del software utilizzato per i calcoli.
Quanto all’elemento soggettivo, è stata affermata la colpa grave, qualificata come colpa cosciente: la dirigente aveva piena consapevolezza delle regole di condotta, come dimostrano le e-mail all’Ufficio Personale, e la modifica formale dei prospetti appare diretta ad aggirare il rilievo “non valutabile” già espresso dall’OIV. Il danno, divenuto certo con le buste paga di luglio 2019, è stato riconosciuto nella sua integralità, con esclusione del concorso degli agenti e rigetto dell’istanza di riduzione dell’addebito.
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Nota della Redazione
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